Cancellare notizie da Google: leggi questi provvedimenti del Garante

Nell’articolo di oggi parleremo del diritto all’oblio ed andremo ad analizzare i provvedimenti più interessanti degli ultimi anni emessi dal Garante Privacy, per disciplinare il diritto a cancellare notizie da Google.

Analisi dei provvedimenti Google

Vengono presi in esame tre recenti provvedimenti, con cui Google ha deciso di pronunciarsi in tema di diritto all’oblio, per guidare gli utenti che desiderano capire come eliminare notizie da Internet.

Provvedimento del 2 luglio 2020

La vicenda di questo provvedimento nasce il 26 agosto 2019 quando un cittadino chiese a Google di cancellare notizie sul suo conto, in particolare chiedeva la rimozione di alcuni URL collegati ad una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto e che risulta tuttora in corso di definizione. In particolare lamentava il pregiudizio alla propria reputazione personale e professionale derivante da accertamenti giudiziari ancora in corso in ordine a fatti in parte smentiti nel corso delle indagini preliminari condotte dalla Procura.

Google, in una nota del 25 ottobre 2019, dichiarava di aver provveduto manualmente ad eliminare 2 degli URL indicati nel reclamo ma di non poter aderire alla richiesta di rimozione con riguardo ai restanti URL in quanto rimandano ad articoli di cronaca giudiziaria molto rilevanti per l’interesse pubblico e pubblicati agli inizi del 2019 riguardanti una recente indagine che ha coinvolto numerosi soggetti ritenuti affiliati ad un clan malavitoso di stampo mafioso, tra i quali anche il reclamante.

In questo caso il Garante, una volta studiata tutta la situazione, ha rilevato che le generiche contestazioni mosse dal reclamante in merito alla ricostruzione errata dei fatti da parte degli organi di stampa non risulta sindacabile da parte dell’Autorità, tenuto conto del fatto che non sono stati dedotti elementi oggettivi dai quali desumere l’inesattezza dei dati riportati, motivo per cui il reclamo è stato ritenuto infondato.

Provvedimento del 26 novembre 2020

In questo provvedimento il Garante Privacy è stato chiamato a decidere su un particolare contenzioso tra lo stesso Garante e Tiscali SpA, dove il primo chiedeva di rimuovere un video che mostrava la condotta autolesionista di un uomo all’interno dei locali di un commissariato di polizia, ed in evidente stato di alterazione psico-fisica.

Tiscali, in una nota del 26 marzo 2019 ha dichiarato di aver provveduto a rimuovere il video dal portale e ad eliminare dagli indirizzi del proprio dominio qualsiasi tipo di contenuto riconducibile al video in oggetto, chiedendo anche la deindicizzazione del suddetto link dal motore di ricerca di Google. Il 23 luglio 2019, sulla base delle evidenze emerse, l’Autorità ha notificato a Tiscali la presunta violazione nella rilevata diffusione di dati personali del soggetto ripreso all’interno del video con modalità tali da non garantire la liceità e la correttezza del trattamento.

Con riferimento alle violazioni accertate nel corso del procedimento, il Garante Privacy ha ammonito Tiscali Italia S.p.A. in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riferimento alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità dell’interessato.

Provvedimento del 27 maggio 2021

Nel provvedimento n. 9698107 del 27 maggio 2021 un cittadino ha chiesto di cancellare notizie da Google, in merito a fatti di cronaca, risalenti ad alcuni anni prima, riguardanti vicende di dissesto economico di importanti istituti bancari e finanziari connesse all’attività svolta da una società di intermediazione da lui gestita.

Google, con una nota del 1° luglio 2020, ha comunicato di non poter aderire alla richiesta di rimozione avanzata dall’interessato in quanto gli articoli in questione sono collegati a notizie di cronaca pubblicate nel corso del 2016 da testate giornalistiche internazionali specializzate in informazione finanziaria e che parlavano del fallimento della società di trading fondata e gestita dal reclamante.

Per questo motivo, secondo il motore di ricerca, deve ritenersi sussistente l’interesse pubblico anche in virtù dell’attuale ruolo svolto dall’interessato, che ricopre l’incarico di direttore amministrativo-finanziario di una società. Il Garante Privacy ha rilevato che i contenuti reperibili tramite gli URL sopra indicati rimandano, nel loro complesso, ad informazioni collegate ad una vicenda recente riguardante ingenti perdite economiche subite da importanti banche d’investimento per effetto dell’attività svolta da una società di trading gestita dal reclamante, motivo per cui il reclamo è stato ritenuto infondato.