Non sempre è possibile Cancellare le Notizie di Cronaca Giudiziaria da GooglePer rispondere ad uno dei quesiti più cliccati negli ultimi mesi occorre fare un passo indietro per vedere fino a che punto i nostri dati personali vengono trattati su internet, ed in particolar modo quando le vicende giudiziarie che ci hanno coinvolti vengono diffuse in rete. Innanzitutto, occorre premettere che l’attività di cronaca giornalistica, svolta quotidianamente dalla stampa cartacea e non, è pienamente legittima e costituzionalmente tutelata: in ossequio alla previsione di cui all’art. 21 Cost., tutti hanno diritto di “manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. Ma, come è noto, il diritto del singolo non può estendersi fino a sacrificare i diritti, eguali e di pari rango, altrui; pertanto, occorre effettuare, caso per caso, un bilanciamento di interessi tra la libertà di ciascuno di esternare il proprio pensiero per mezzo della stampa e, dall’altro, il diritto alla riservatezza ed all’immagine personale. Quando un fatto di cronaca giudiziaria viene reso pubblico da un giornale stampato o, più frequentemente, da un quotidiano online, si pone il problema di garantire il rispetto delle libertà fondamentali del soggetto protagonista della notizia. Il diritto di cronaca giornalistica presuppone, infatti, che le vicende riportate sulla testata siano attuali, rilevanti e supportate da un interesse pubblico che ne giustifichi la permanenza in rete per il tempo necessario a soddisfare le esigenze di conoscibilità. Questi presupposti vengono meno nel momento in cui la notizia perde di rilevanza, ovvero quando essa non è più attuale e, di conseguenza, obsoleta; l’elemento del trascorrere del tempo rappresenta infatti la condizione fondamentale e primaria del Diritto alla cancellazione dei dati personali dal web.

L’Art.17 del Regolamento UE/679/2016 riconosce all’interessato (così viene definito il soggetto dei cui dati personali si tratta) il diritto a chiedere la rimozione dei dati personali che siano trattati illecitamente; pertanto, grava sul Titolare del trattamento intimato l’obbligo di cancellare le informazioni personali dell’utente senza indugio alcuno, purchè non via sia un interesse pubblico al mantenimento in rete delle notizie giornalistiche. Alla luce di ciò, quando è veramente possibile cancellare le Notizie di Cronaca Giudiziaria da Google? Se si è stati il bersaglio di numerosi articoli di giornale relativi a vicende giudiziarie ormai concluse e risalenti nel tempo, è possibile esercitare il Diritto all’oblio contattando direttamente il webmaster del sito web che ospita la notizia oppure, qualora la mole sia rilevante e le informazioni sulla vicenda occupino diverse pagine dei risultati di ricerca, inviando la domanda di cancellazione a Google. In quest’ultimo caso, il motore di ricerca deve essere considerato alla stregua di qualsiasi Titolare del trattamento, il quale è tenuto a dare esecuzione alla richiesta di rimozione qualora ne ricorrano i presupposti. Nel caso di articoli aventi ad oggetto notizie di cronaca giudiziaria, per il valido esercizio del Diritto all’oblio è necessario che le informazioni non siano attuali (si tratti ovvero di fatti di cronaca risalenti nel tempo e, comunque, non più recenti), che il diretto interessato non abbia rivestito cariche dirigenziali o, in generale, non sia un personaggio pubblico e che non via sia un concreto ed effettivo interesse della collettività al mantenimento in rete della notizia (ciò accade ad esempio quando il fatto di cronaca ha avuto una particolare rilevanza a livello nazionale e/o locale). In presenza di tutti questi presupposti, è obbligo del Titolare del trattamento (che sia il webmaster del sito o il motore di ricerca stesso) provvedere alla immediata cancellazione dei dati personali da internet, salvo la possibilità per il singolo utente di proporre reclamo al Garante Privacy o. in alternativa, ricorso al Tribunale competente per far valere i propri diritti in materia di privacy.