Con l’arrivo del nuovo Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali (Reg.to UE/679/2016, meglio noto come G.D.P.R.), nuovi termini sono entrati nel linguaggio comune: Diritto all’oblio, cyber security, revenge porn sono solo alcuni degli esempi dell’avvento del G.D.P.R. nella vita quotidiana di tutti noi. E, naturalmente, queste novità hanno portato con sè confusione ed incertezza sul loro vero significato.
Una delle perplessità maggiori riguarda il diritto alla deindicizzazione dei dati personali da Google, ovvero la possibilità di nascondere le informazioni correlate al proprio nominativo dai risultati del motore di ricerca, così da non renderle più visibili in rete. Con il diritto all’oblio è infatti possibile rimuovere informazioni personali, cancellare notizie negative, obsolete, false, ed eliminare risultati di ricerca Google contenente il proprio nome o altre informazioni personali.
Ma quando è possibile esercitare questo diritto? La deindicizzazione è strettamente connessa al più famoso Diritto all’oblio, in quanto ne rappresenta una forma di applicazione concreta, cui ricorrere quando le informazioni personali sono facilmente rintracciabili sul motore di ricerca. Pertanto, quando il trattamento dei dati personali è illecito alla luce dei principi contenuti nel G.D.P.R. e, a livello nazionale, dal nuovo d.lgs. 101/2018 (di adeguamento del Codice della Privacy alle disposizioni europee), l’interessato può chiedere la deindicizzazione del proprio nome da google, ovvero la rimozione di tutti i risultati di ricerca correlati al suo nome e cognome: in questo modo, la ricerca su google del nominativo di un determinato soggetto non mostrerà alcun risultato o, perlomeno, verranno visualizzati solo le informazioni personali trattate nel rispetto della nuova normativa prevista in materia di Privacy.
Il G.D.P.R. – così come integrato dal successivo intervento del Legislatore italiano – ha previsto che il diritto alla deindicizzazione possa essere esercitato solo in presenza di determinati presupposti, e sempre nel rispetto degli altri diritti fondamentali in gioco. Secondo l’art. 17 G.D.P.R. (il cui contenuto è stato integralmente riportato dal d.lgs. 101/2018) il Diritto alla cancellazione dei dati personali dal web può essere esercitato ogni qualvolta il trattamento sia illegittimo, non più attuale o necessario e, comunque, sia effettuato in assenza del consenso dell’interessato. I presupposti per l’esercizio del Diritto all’oblio (i cui effetti sono diversi da quelli correlati alla deindicizzazione) sono quindi applicabili anche al diritto a deindicizzare il proprio nominativo dai risultati del motore di ricerca; anche in questo caso però tale diritto incontrerà il limite dell’interesse pubblico alla permanenza in rete delle informazioni personali, dovendo l’esigenza del singolo soccombere innanzi a quella superiore della collettività.