Ok all’attuazione del diritto all’oblio per cancellare notizie su internet ma senza che venga in alcun modo compresso il diritto alla libertà di espressione e senza adottare misure che potrebbero avere un effetto dissuasivo sulla libertà d’informazione. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, attraverso la sentenza n. 6806 del 7 marzo 2023. Analizziamo i fatti.
La vicenda
La vicenda ha origine quando un cittadino ha richiesto ad un’agenzia di stampa il risarcimento dei danni subiti a seguito della violazione del diritto all’oblio. Secondo il reclamante, nel portale dell’agenzia era stata pubblicata e mantenuta per diversi anni la notizia del suo arresto e della sua condanna in merito a reati riconducibili allo spaccio di stupefacenti.
L’uomo, una volta scontata la pena, aveva cominciato una nuova vita ma la sua attuale ragazza, digitando il suo nome su internet, aveva avuto modo di venire a conoscenza della vicenda proprio grazie al portale dell’agenzia di stampa, decidendo quindi di interrompere la relazione. Da qui è nata la richiesta di diritto all’oblio, subito accolta.
Pertanto, l’uomo si è visto riconoscere il suo diritto alla rimozione contenuti obsoleti Google, ma non ha visto non accolta la richiesta di risarcimento del danno. Secondo il reclamante la richiesta è del tutto legittima, in virtù del fatto che, sempre secondo l’uomo, l’agenzia era tenuta a rimuovere automaticamente la vicenda dal web. A questo punto la vicenda è passata alla Corte di Cassazione.
La sentenza emessa dalla Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, chiamata a decidere sul ricorso, ha ribadito quanto già stabilito in altre recenti sentenze: le testate giornalistiche non possono essere obbligate a rimuovere le notizie che, con il passare del tempo, perdono i principi di attualità ed interesse. Il gestore del sito non ha alcun obbligo di cancellare le notizie in quanto sarebbe troppo gravoso l’onere per le testate, in quanto sarebbero costrette a seguire per anni ogni vicenda giudiziaria.
La Corte di Cassazione ha quindi stabilito che “in tema di trattamento dei dati personali e di diritto all’oblio, anche nel regime precedente al Regolamento UE 27.4.2016 n. 679 (GDPR), applicabile ratione temporis, il gestore di un sito web non è tenuto a provvedere, a seconda dei casi, alla cancellazione, alla deindicizzazione o all’aggiornamento di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, ancorché relativo a fatti risalenti nel tempo, in difetto di richiesta dell’interessato che è la sola a far scaturire in capo al gestore l’obbligo di provvedere senza indugio“.
Sarebbe eccessivamente gravoso imporre alle testate l’obbligo di controllare e, di conseguenza, aggiornare di continuo le informazioni all’interno degli articoli, anche in virtù del fatto che le vicende, a distanza di anni, potrebbero perdere rilevanza. La testata giornalistica, pertanto, rimane responsabile del mancato aggiornamento o della mancata rimozione, che però dovrà essere tempestivo solo a seguito della richiesta dell’interessato.