Diritto all’Oblio: Provvedimento del 25 marzo 2021

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali (G.P.D.P.) è intervenuto spesso in materia di diritto all’oblio e cancellazione di notizie da Google. Ad esempio, si è espresso nel merito avverso il reclamo presentato allo stesso ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 17 settembre 2020 da un soggetto nei confronti di Google LLC, con il quale questi ha chiesto la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome di 13 URL che rinviavano ad articoli, apparsi nel 2018, su giornali e siti web, riportanti notizie relative alla sua uscita da una determinata società.  Nello specifico il reclamante ha sostenuto che: le notizie contenute negli URL si riferiscono ad una vicenda ormai superata in quanto avvenuta due anni prima; sarebbe invocabile il diritto all’oblio ai sensi dell’art. 17 del GDPR e, in particolare, il diritto a non essere ricordato per fatti che in passato sono stati oggetto di cronaca, mentre la notizia, riportata a suo tempo e per la quale non sussisterebbe ormai alcun interesse pubblico, concreto ed attuale, continua a permanere stabilmente indicizzata nelle pagine web indicate, provocando un grave danno alla sua persona e alla sua reputazione; poiché in data 27 giugno 2018 lo stesso Amministratore delegato della XX ha comunicato che nel “procedimento disciplinare posto in essere non sono stati riscontrati elementi che, a parere della società, fondino una personale e colpevole responsabilità nei confronti della stessa”, sia necessario tutelare il suo diritto alla riservatezza e all’identità personale in rete, ove invece si continua a fare riferimento a presunti comportamenti illeciti; dal momento che non svolge da due anni alcuna attività nell’ambito della XX, a maggior ragione deve ritenersi insussistente l’interesse pubblico; per le ragioni suindicate dovrebbe farsi applicazione del diritto all’oblio, consistente, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione (sez. III, Ordinanza del 5/11/2018 n. 28084), nel diritto che una notizia, pur legittimamente diffusa, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuova divulgazione.

Il reclamante ha inviato a Google, in data 18 giugno 2020, una richiesta di deindicizzazione avente ad oggetto gli URL in questione che è stata rigettata dalla società. Con Nota del 23 settembre 2020 l’Autorità ha chiesto a Google di fornire riscontro alla richiesta del reclamante e di comunicare se avesse intenzione di adeguarsi alla stessa. Con Nota del 13 ottobre 2020 il Titolare del Trattamento, Google ha espresso quanto segue: relativamente agli URL indicati nella propria memoria di risposta nel primo elenco (da n. 1 a n. 10), alla luce dei nuovi elementi e documenti forniti con il reclamo in esame, di aver deciso di bloccarli dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google, per le query correlate al nome del reclamante; relativamente a una specifica Url, di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione, in quanto esso contiene un articolo pubblicato nel luglio 2018 “dal caporedattore-inviato del quotidiano Il Sole 24 ore, che pare fornire una ricostruzione completa e aggiornata del procedimento disciplinare” avviato presso la società, specificando, in particolare, che “in seguito alle contestazioni disciplinari mosse dalla società”, il ricorrente “ha ottenuto una lettera dell’amministratore delegato nella quale si esclude ‘una sua personale e colpevole responsabilità’ nei confronti della società”. Google ha ritenuto quindi di dover escludere la sussistenza di un diritto all’oblio per: evidente mancanza del requisito del trascorrere del tempo, in quanto le notizie risalgono al 2018; ruolo pubblico del reclamante, per effetto della professione svolta, in quanto, pur non rivestendo più il ruolo di capo della divisione, è uno specialista nel settore, c.d. interesse storiografico della notizia;  natura giornalistica dei contenuti in questione, relativi a notizie riportate su un blog del caporedattore di una rinomata testata giornalistica di rilevanza nazionale.

La decisione del Garante sulla vicenda

Ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento, prende atto con riguardo agli URL indicati nel primo elenco della memoria di risposta di Google (da n. 1 a n. 10) e a quelli indicati al termine della medesima memoria (nn. 1 e 2), di quanto affermato dal titolare del trattamento nella nota del 13 ottobre 2020 in ordine, rispettivamente, alla loro intervenuta deindicizzazione e al fatto che i contenuti tali URL risultano essere stati bloccati e, pertanto, non ritiene, nel caso di specie, che ricorrano gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti; dichiara il reclamo infondato con riguardo all’URL oggetto del procedimento. Per il provvedimento integrale clicca qui.

 

 

 

 

 

 

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