In merito al diritto all’oblio è giusto specificare che un giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell’interessato, purché nei limiti posti al diritto di cronaca e, in particolare, nel rispetto del requisito dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. A tal proposito si è espresso il Garante Privacy con il provvedimento n. 9444479 del 24 giugno 2020. Vediamo i fatti.
La vicenda
In data 8 gennaio 2020 un cittadino ha presentato reclamo al Garante Privacy, nei confronti di “Il Giornale di Sicilia” e “WTP24-Il Territorio in Diretta”, con cui veniva lamentata una violazione della normativa sulla privacy e sulle regole deontologiche giornalistiche, in relazione alla pubblicazione di articoli che collegavano l’interessato ad una condanna ad 8 mesi di reclusione per l’utilizzo indebito di una carta di credito. In particolare, l’interessato, lamentava che negli articoli venne pubblicato per esteso il suo nome completo, violando la disciplina in materia di protezione dei dati personali e le regole deontologiche in materia giornalistica, considerato che non sarebbe stato rispettato il principio di essenzialità dell’informazione essendo stati riportati dati eccedenti rispetto alle finalità informative, oltre che la totale mancanza di interesse pubblico in merito alla diffusione della notizia. Le parti chiamati in causa, nella fattispecie Il Giornale di Sicilia e Radio Marsala Centrale 101 S.r.l. (titolare al trattamento dati per la testata “WTP24-Il Territorio in Diretta) hanno dichiarato che il giornalista, esercitando il diritto di cronaca, non è tenuto a chiedere il consenso del soggetto cui si tratta e che i dati sono stati legittimamente diffusi, in quanto di interesse pubblico, in virtù del fatto la legge prevede limiti solo nel caso di pubblicazione di dati relativi a soggetti minori, nel caso di reati che afferiscono alla sfera sessuale e nel caso in cui sia il giudice a stabilire il divieto di pubblicazione.
Il provvedimento del Garante
L’autorità Garante è tornata a ribadire che tutte le testate giornalistiche, purché si limitino a diffondere notizie di interesse pubblico (come quelle di una condanna penale), possono fornire i dati personali dei cittadini responsabili. Rilevando che la notizia in questione rientra nei diritti delle testate giornalistiche e riguarda una condanna piuttosto recente, del 2019, non è possibile invocare il diritto all’oblio. Visto quanto sopra esposto, il Garante Privacy non ha potuto accettare la richiesta del reclamante, ritenendo il reclamo infondato.