Diritto all’oblio Google: leggi il provvedimento del Garante della Privacy

Al fine di cancellare notizie personali da Google è fondamentale fornire al motore di ricerca tutte quelle informazioni e dettagli necessari per far concludere con un esito positivo la richiesta. In alcuni casi, come ad esempio per fatti di cronaca gravi, queste documentazioni aggiuntive si rendono necessarie per far capire, al lettore, l’adeguatezza della richiesta e senza le quali è molto difficile che il motore di ricerca possa accettarla. A tal proposito è opportuno parlare del provvedimento n. 9713884 del 29 settembre 2021 emesso dal Garante Privacy, in cui un soggetto aveva presentato a Google una richiesta di rimozione, dai risultati di ricerca, di notizie collegate ad una vicenda giudiziaria che lo vedevano coinvolto ma che, secondo l’interessato, non rientravano più nel pubblico interesse. Per dimostrare l’assenza di interesse pubblico, l’interessato aveva fornito a Google anche l’atto introduttivo del procedimento penale che lo dimostrava.

Il rifiuto da parte di Google

Come spesso accade per notizie di natura recente e per le quale sussiste l’interesse pubblico, Google, analizzando la richiesta presentata dal cittadino, comunicò di non poterla accettare in quanto i fatti contenuti negli articoli risalivano ad un’epoca recente e si riferivano ad una vicenda per la quale il cittadino fu tratto in arresto, per poi patteggiare in merito a reati gravi e per i quali non è venuto meno l’interesse pubblico a conoscere la vicenda.

Il provvedimento del Garante

A seguito delle dichiarazioni diametralmente opposte tra l’interessato ed il motore di ricerca il Garante Privacy, prendendo in esame il ricorso, ha richiesto un’ulteriore documentazione all’interessato. Tale documentazione aveva lo scopo di fare capire meglio la conclusione del procedimento penale che lo vedeva coinvolto. Il Garante non ottenne però nessun riscontro nel termine indicato. Premesso quanto sopra e considerando sia quanto comunicato dal motore di ricerca che l’assenza della documentazione aggiuntiva richiesta all’interessato il Garante per la Privacy, analizzando attentamente il reclamo, si è ritrovata costretta a ritenerlo infondato. Tale decisione è motivata dalla gravità dei reati che vedevano coinvolto l’interessato, oltre che al poco tempo decorso dalla pubblicazione degli articoli oggetto del reclamo e di cui è stata richiesta la cancellazione, pertanto secondo L’Autorità non è venuto meno l’interesse pubblico, considerato ancora molto elevato.

Per leggere il provvedimento completo, emesso dal Garante, clicca qui.

 

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