Diritto all’oblio: Antonello Venditti vince contro la “Vita in diretta”. La vicenda nasce nel lontano 2000 quando la trasmissione Rai “La vita in diretta” trasmetteva un servizio nel quale il famoso cantautore, incalzato dal giornalista all’uscita di un ristorante nella capitale, si rifiutava di rilasciare dichiarazioni ed infastidito chiedeva alla troupe di essere lasciato in pace. Nonostante tale richiesta la redazione della trasmissione tv decideva di mandare in onda il video in questione, corredandolo di commenti poco lusinghieri sul sig. Venditti («Chissà perché è così nervoso? Ma a Natale non si dovrebbe essere più buoni?»); lo stesso servizio veniva poi riproposto ben cinque anni dopo all’interno di una presunta classifica dei personaggi più antipatici dello star system, dove si apostrofava la seconda posizione del cantante romano con queste parole «E chissà, forse Antonello Venditti non è più abituato alle luci della ribalta. Del resto, ormai è molto tempo che non lo illuminano più».
Da qui nasce l’interesse alla rimozione dei contenuti audiovisivi registrati anni prima e mandati in onda a distanza di lungo tempo del cantautore, il quale ha citato in giudizio la Rai al fine di ottenere altresì un risarcimento dei danni conseguenti all’utilizzazione non autorizzata della propria immagine, alla violazione del diritto all’oblio, ed al carattere lesivo del commento all’episodio andato in onda nel 2005.
Con ordinanza del 20.03.2018 (Cass. Civ.,I Sez., n.6919, rel. Valitutti), la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto la violazione del diritto all’oblio di Antonello Venditti ad opera dell’emittente radiotelevisiva italiana. In particolare, i Giudici di legittimità hanno ritenuto non sussistenti nel caso in esame i presupposti richiesti dal Legislatore per la diffusione (e, conseguentemente, la conservazione) di dati personali. Ripercorrendo la Giurisprudenza nazionale ed europea sviluppatasi sull’argomento, la Corte di Cassazione ha precisato come in materia di diritto all’oblio si renda necessario un contemperamento tra il diritto di cronaca, quale interesse pubblico all’informazione, ed il diritto del singolo alla cancellazione dei dati personali che non abbiano più carattere di attualità e/o di convenienza pubblica. In tali situazioni il diritto di cronaca prevale ogniqualvolta sussista un interesse attuale ed effettivo alla diffusione di determinati dati; in caso contrario, ovvero nelle ipotesi in cui non venga dimostrata la rinnovata attualità degli stessi, il privato ha diritto alla rimozione delle informazioni richieste, “diversamente risolvendosi il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni in un’illecita lesione del diritto alla riservatezza (Cass., 26/06/2013, n. 16111)”.
Alla luce di ciò, nel caso del famoso cantautore la Corte ha ritenuto inesistenti i suddetti parametri di attualità e pubblicità, stante la mancanza di un interesse apprezzabile alla diffusione del video in oggetto. Spetterà quindi ai giudici della Corte di Appello di Roma (in diversa composizione) riesaminare la questione alla luce dei principi indicati dagli Ermellini nell’ordinanza di rinvio.