In un mondo dove con un clic possiamo raggiungere qualsiasi tipo di informazione parlare di diritto all’oblio è piuttosto complicato. Il diritto all’oblio oggi viene stabilito dal GDPR e dalla normativa sulla privacy, ma come funziona? E soprattutto, quando non è possibile rimuovere informazioni personali da Google? Scopriamolo insieme!
Cos’è e come funziona il diritto all’oblio
Il diritto all’oblio è regolato dall’art 17 del GDPR, cioè dal Regolamento UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, che stabilisce le principali motivazioni per i quali possiamo chiedere ai motori di ricerca di rimuovere le nostre informazioni personali, senza ingiustificato ritardo. Possiamo appellarci al diritto all’oblio nei seguenti casi:
- i dati trattati non sono più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti;
- revoca del consenso al trattamento dati;
- dati raccolti o trattati in modo illecito.
Attraverso una recente riforma del processo penale nel nostro Paese, più comunemente nota come riforma Cartabia, sono state introdotte diverse novità in merito alle vicende riguardanti i procedimenti penali a carico dei soggetti che poi sono stati dichiarati innocenti.
Più precisamente, nella riforma non è prevista la cancellazione definitiva dei dati ma la loro deindicizzazione, in modo tale da non farli più apparire nelle query di ricerca collegati ai nominativi degli interessati. L’obiettivo di questa riforma è quello di salvaguardare il diritto all’oblio di tutte le persone che, coinvolte nelle vicende giudiziarie, sono state dichiarate innocenti.
Quando non è possibile rimuovere informazioni personali da Google?
Il diritto all’oblio non sempre può essere invocato. Più precisamente non è possibile rimuovere informazioni personali da Google nei seguenti casi:
- esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione;
- nei casi in cui l’archiviazione avvenga nel pubblico interesse, o nelle ipotesi di ricerca scientifica o storica.
In questi casi è sempre opportuno presentare un reclamo al Garante Privacy o al giudice, il quale avrà il compito di valutare se sussistono o meno le condizioni per invocare il diritto all’oblio. Inoltre, il diritto all’oblio entra molto spesso in conflitto con il diritto di cronaca. Tale diritto, infatti, viene definito come un diritto legittimo nel momento in cui sono presenti 3 fattori:
- quando il fatto contribuisce all’utilità sociale dell’informazione;
- quando i fatti esposti rappresentano una verità oggettiva o anche putativa, ma che derivi da un lavoro di ricerca;
- quando è presente una forma “civile” dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, che si limiti al mero scopo informativo.
Con la sentenza del 26 giugno 2018 della Corte europea dei diritti dell’uomo, infine, è stato affermato anche che il diritto all’oblio rientra nel diritto alla tutela della vita privata e viene pertanto disciplinato dall’art. 8 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo), mentre la libertà di espressione viene garantita dall’art. 10 della stessa CEDU.