Il clamore suscitato dal nuovo Regolamento UE/679/2016 (meglio noto come G.D.P.R., General Data Protection Regulation), divenuto direttamente applicabile sul territorio di tutti gli Stati membri dal 25 maggio scorso, ha posto l’attenzione mediatica sul problema del trattamento dei dati personali sul web. Sebbene già disciplinato dal Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003, da ritenersi ora parzialmente abrogato nella parte in cui contrasta con le nuove disposizioni europee), il trattamento delle informazioni personali, ovvero relative alla sfera privata delle singole persone fisiche (il G.D.P.R. non si applica invero alle persone giuridiche, cfr. Considerando n. 14), gode adesso di una nuova disciplina, più completa ed articolata, recante un sistema di protezione rafforzato per meglio rispondere alle crescenti esigenze di tutela degli utenti web. Non a caso, dal 25 maggio si assiste ad un esponenziale aumento delle richieste di assistenza per la rimozione dei dati personali da internet, illegittimamente trattati dai Titolari nominati ai sensi del regolamento U.E. o, qualora vi sia l’obbligo di nomina, dai Responsabili della Protezione dei Dati (o D.P.O., Data Protection Officer).
La risonanza mediatica che il nuovo regolamento ha avuto negli ultimi mesi ha, da un lato, determinato negli utenti della rete l’acquisizione di una maggiore consapevolezza dei propri diritti in materia di Privacy, dall’altro, l’insorgere di nuovi ed ulteriori dubbi interpretativi sulla reale portata – ed applicabilità – di tali diritti.
Si pensi ad una delle principali – nonchè più attese – novità introdotte dal nuovo regolamento, il cosiddetto Diritto all’oblio (o Diritto alla cancellazione, per utilizzare la precisa dizione contenuta nell’art. 17 G.D.P.R.): la concreta possibilità di veder cancellare tutte le informazioni direttamente riconducibili al proprio nominativo (o alla propria attività lavorativa), che siano presenti sul web e facilmente reperibili dalle masse, è naturalmente diventata uno dei temi più caldi del 2018.
La centralità del Diritto all’oblio ha spontaneamente comportato l’insorgere di questioni attinenti al suo concreto ambito applicativo. Sebbene siano già cospicue le pronunce giurisprudenziali sull’argomento (basti citare la storica sentenza della Corte di Giustizia U.E. nel caso Costeja contro Google Spain, i cui principi sono stati in seguito accolti a livello nazionale dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 6919/2018), ai fini di un approccio critico alla nuova normativa giova richiamare un recentissimo intervento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Organo giudicante distinto e separato dalla Corte di Giustizia U.E. (quest’ultima è una della Istituzioni dell’Unione Europea ai sensi del T.U.E.) – con la quale sono stati delimitati i difficili rapporti tra il Diritto alla cancellazione ed il Diritto di cronaca (sentenza CEDU, 28.06.2018, M.L. e W.W. c. Germania).
Interpellata da due cittadini tedeschi, condannati per il reato di omicidio in un caso che all’epoca suscitò molto clamore, per l’asserita violazione dell’art. 8 CEDU (che tutela la vita privata e familiare dell’individuo) ad opera di una testata giornalistica online, che aveva mantenuto in rete l’articolo riportante detta notizia – in particolare, la news era inserita nell’archivio online del sito – la CEDU ha ritenuto prevalente il diritto di cronaca sul diritto dei singoli ad essere dimenticati. Prima di riconoscere una prevalenza tout court del diritto di cronaca giornalistica sui diritti spettanti alle persone fisiche, occorre precisare che i Giudici interpellati hanno ritenuto di dover riconoscere maggiore rilevanza alla libera manifestazione del pensiero in quanto trattasi di notizie riguardanti un reato gravissimo, la cui vittima era una celebrità tedesca dell’epoca: pertanto, in un instabile bilanciamento tra i due diritti, in questa occasione si è ritenuto preminente quello giornalistico alla luce della particolare tipologia di dati personali trattati.