5 Presupposti per non Cancellare Notizie da Google

Con una recentissima sentenza la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul nuovo diritto all’oblio, delineandone ambiti e limiti alla luce del diritto di cronaca.

Il processo di digitalizzazione che ha negli ultimi anni investito le nostre vite sta favorendo la nascita di nuove forme di comunicazione e informazione in rete, la cui diffusione potenzialmente illimitata espone ogni giorno i singoli utenti al rischio di un’esposizione incontrollata -ed incontrollabile- sul web. Di matrice giurisprudenziale, il diritto all’oblio viene definito  per la prima volta a livello europeo dalla ormai storica “sentenza Costeja”, nella quale la Corte di Giustizia dell’U.E. ha riconosciuto in favore dell’interessato il diritto ad ottenere la cancellazione dei suoi dati personali dal motore di ricerca Google, perché lesivi della sua reputazione e della sua immagine.

A livello normativo, il Legislatore U.E. ha dato pieno riconoscimento all’oblio tramite la previsione del diritto alla cancellazione dei dati personali all’art. 17 del Regolamento 679/2016 (GDPR, General Data Protection Regulation), che recita: “L‘interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; l’interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; i dati personali sono stati trattati illecitamente; i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione”. Sebbene tale Regolamento non sia ancora entrato in vigore (diverrà vincolante nei territori degli Stati membri dal prossimo 25 maggio), la sua portata innovativa ha permesso di accordare a questo nuovo diritto un ruolo di rilievo nel quadro normativo europeo.

Il diritto all’oblio può quindi essere definito come il diritto ad essere dimenticati dalla rete e a non comparire nelle ricerche effettuate tramite il nominativo sui motori di ricerca. Tale diritto rappresenta quindi la manifestazione “digitale” del più ampio diritto alla riservatezza (Privacy) e, per questo motivo, gode di una tutela privilegiata che ne garantisce il rispetto e l’osservanza. Ma ciò non comporta una protezione tout court verso altri diritti cui sia riconosciuto un pari rango di tutela. Il diritto all’oblio incontra infatti il limite del diritto di cronaca, da intendersi nella sua formulazione più ampia quale diritto della comunità ad essere informata dei fatti che presentino un interesse pubblico rilevante. Il giusto equilibrio tra questi due diritti non poteva che trovare una definizione nella parole degli Organi giudicanti. Con la citata sentenza del 2018 (Cass. Civ., sez. I, ord. 20.03.2018, n. 6919), la Suprema Corte di Cassazione ha individuato i soli presupposti in presenza dei quali il diritto all’oblio può essere limitato in favore del diritto di cronaca, ed in particolare quando sussista:

1) contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico;

2) interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia;

3) elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese;

4) modalità impiegate per ottenere e dare l’informazione, che deve essere veritiera, diffusa in modo non eccedente lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali;

5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico”.   

Pertanto, qualora la notizia tratti di informazioni personali che non presentino i caratteri dell’attualità, pubblicità e rilevanza pubblica l’interessato potrà richiederne la cancellazione al Titolare del trattamento designato.

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