In ambito giuridico molto spesso vediamo “combattere” due diritti contrapposti: il diritto all’oblio ed il diritto di cronaca, che viene stabilito dal codice di condotta dei giornalisti. Diventa molto più evidente questo contrasto quando le vicende riportano dei reati particolarmente interessanti per la stampa. Pensiamo, ad esempio, al caso di corruzione di un politico o all’arresto per droga di un noto attore. Vediamo quindi come si è espresso il Garante Privacy in merito al diritto all’oblio e al codice di condotta dei giornalisti.
Il diritto all’oblio
Il diritto all’oblio è quel diritto dei cittadini di non vedere più diffuse informazioni personali lesive e pregiudizievoli della propria reputazione, tanto che viene anche nominato il diritto ad essere dimenticati. Nei casi previsti dal Regolamento Europeo in vigore, consente all’interessato di chiedere ed ottenere di cancellare informazioni da Internet. Nella maggior parte dei casi viene inviato relativamente a sentenze di condanna per fatti di rilevanza penale, la cui diffusione della notizia determina all’interessato un effetto fortemente negativo e pregiudizievole.
Il codice di condotta dei giornalisti
Il codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, chiamato anche Codice deontologico sulla privacy, contiene quelle che sono le norme in tema privacy che ogni giornalista deve rispettare. Il codice si compone in 13 articoli che possono comunque essere raggruppati in due categorie distinte, ovvero ciò che può e che non può fare un giornalista durante la sua attività lavorativa. Tra le cose che può fare un giornalista troviamo:
- esprimere i propri concetti o commenti sul fatto che sta descrivendo;
- tenere un archivio personale in cui può decidere di conservare le notizie su determinati eventi o vicende;
- pubblicare informazioni che sono contenute nel casellario giudiziale;
- pubblicare informazioni riguardanti le opinioni politiche, il comportamento sessuale o, in alternativa, anche le condizioni di salute di un individuo, ma solo nel caso “dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti“.
Vediamo invece cosa non può fare il giornalista secondo il Garante Privacy:
- non firmare gli articoli;
- non rispettare l’obbligo di rettifica nel caso in cui vengano riscontrati errori o inesattezze nell’articolo;
- allargare il suo interesse ad altri soggetti che non sono interessati ai fatti;
- pubblicare nomi di minorenni. Nel caso in cui il giornalista ritenga che sia indispensabile rivelare l’identità, dovrà obbligatoriamente attenersi a quanto disposto dalla Carta di Treviso;
- pubblicare fotografie o immagini che possano ledere in qualche modo la dignità del soggetto interessato;
- discriminare o diffamare una persona attraverso la pubblicazione di notizie sensibili che la riguardano (in questo caso si parla di violazione del criterio dell’essenzialità dell’informazione).