Diritto all’oblio su Google si applica in tutto il mondo?

Nell’articolo di oggi andremo ad esaminare, in merito al diritto all’oblio Google, l’ultima sentenza della Corte di Cassazione (n. 34658/2022), del 24 novembre 2022, nella quale è stato affermato un principio importante di extraterritorialità degli ordini di deindicizzazione che vengono emessi dalle Autorità Garanti nazionali.

Nello specifico, è stato affermato che è compito delle autorità di controllo, dopo aver bilanciato gli interessi chiamati in causa, richiedere ai motori di ricerca di effettuare un “global delisting“, ovvero la cancellazione di tutti gli URL riferiti al soggetto interessato in tutte le sue versioni e non solo in quelli degli Stati appartenenti all’Unione Europea per poter cancellare notizie da Google. Analizziamo la situazione.

La vicenda

La vicenda nasce dall’accoglimento di un ricorso da parte del Garante Privacy, in merito alla rimozione di alcuni URL riferiti ad un cittadino non solo dalle versioni europee di Google ma anche da quelle al di fuori dell’Unione Europea. A seguito di tale decisione il motore di ricerca richiedeva l’annullamento del provvedimento in quanto venivano lamentati una serie di vizi di natura procedurale e, soprattutto, contestando la decisione di estendere la deindicizzazione a livello globale.

Applicando i principi della Direttiva 95/46, precedente al GDPR, il Tribunale di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso presentato, andando quindi a limitare l’ordine di rimozione ai confini europei. Contrario alla decisione del Tribunale, il Garante Privacy ha presentato ricorso in Cassazione, basato su tre motivi:

  • violazione della normativa che consente l’applicazione extraterritoriale delle norme;
  • violazione delle disposizioni in merito al necessario bilanciamento di interessi;
  • incongruenza della motivazione, relativamente alla parte della sentenza che affermava l’insufficienza di prove in merito alla lesione subita.

La sentenza della Corte di Cassazione

In virtù del fatto che i tre motivi elencati dal Garante Privacy sono connessi tra loro, la Corte di Cassazione ha provveduto ad esaminarli congiuntamente, valutando la possibilità di estendere la richiesta di rimozione degli URL anche a livello extraeuropeo. Secondo la Corte è fondamentale, per poter prendere una tale decisione, il necessario bilanciamento tra il diritto alla tutela della vita privata di un cittadino e quello alla libertà di informazione che deve operare in base alle norme applicabili nello Stato in cui si è svolta la vicenda.

La Corte ha stabilito che, soprattutto in merito a notizie ormai “superate”, ovvero quando il pubblico interesse è venuto meno, è possibile applicare il diritto all’oblio in tutto il mondo e richiedere la rimozione contenuti obsoleti Google. Resta fermo, inoltre, che i Paesi non facenti parte dell’Unione Europea potranno anche non tenere conto di tali ordinanze, in quanto resta impregiudicata la loro possibilità di non riconoscere il provvedimento.

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