Diritto di Cronaca e Dati Sensibili su Internet

In merito al diritto di cronaca e il diritto alla Privacy (dati sensibili) è intervenuto il Garante Per La Protezione Dei Dati Personali, chiarendo il significato dei seguenti diritti che sono esattamente agli antidoti, con lo scopo di tutelare entrambi, nel rispetto dei cittadini da una parte e dei giornalisti dall’altra. Infatti, è stato specificato come un’informazione giornalistica, affinché possa essere ritenuta valida e quindi lecita, può far riferimento a fatti e condotte private, solo se queste sono di interesse pubblico , evitando quindi tutte quelle informazioni irrilevanti. Le norme in materia di trattamento dei dati personali a fini giornalistici individuano alcuni parametri entro cui assicurare il rispetto di diritti e libertà fondamentali protetti dall’art. 2 della Costituzione, “quali la riservatezza, l’identità personale e il “nuovo” ed importante diritto alla protezione dei dati personali, senza pregiudicare la libertà di informazione che è tutelata anch’essa sul piano delle garanzie costituzionali”. In tal senso, il giornalista deve inizialmente valutare se la notizia riveste effettivamente un rilevante interesse pubblico.

Qualora la notizia fosse pertinente alla pubblica informazione, il giornalista dovrà valutare quali siano i particolari utili alla diffusione della notizia per svolgere la sua natura intrinseca, ovvero evitando tutte quelle informazioni che servono solo a spettacolarizzare l’articolo. Infatti, il giornalista deve tenere conto dell’essenzialità dell’informazione, ovvero se questa sia rilevante per il pubblico interesse o meno, sancito dall’art. 137, d.lgs. 196/2003, in cui è chiarito come: “la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti”.

Al contrario, quando la notizia deve tenere in considerazione di alcune specifiche limitazioni di legge, in merito alla divulgazione di informazioni, il giornalista può comunque redigere l’articolo di cronaca, ma attraverso l’utilizzo di soluzioni che tutelino la riservatezza degli interessati, ricorrendo ad esempio all’uso di iniziali, di nomi di fantasia, e così via. E’ importante evidenziare che tuttavia, non sempre ’omettere nome e cognome della persona, vuol dire necessariamente tutelare l’identificazione della persona, in quanto esistono ulteriori fattori chiave che permettono allo stesso modo di risalire alla persona oggetto di cronaca, come l’età, la professione, il luogo di lavoro, l’indirizzo dell’abitazione, etc.. In merito alla diffusione di notizie di personaggi politici, il diritto dei cittadini ad essere informati relativamente a determinati accadimenti, diventa ancora più preponderante, affinché i cittadini, attraverso tali informazioni, possano orientare le proprie scelte politiche tenendo in considerazione i fatti.

Riguardo all’utilizzo e alla diffusione di foto, il Garante distingue fra le diverse immagini e le relative modalità d’uso: le foto segnaletiche, anche qualora sono state esposte nel corso di conferenze stampa per opera delle Forze dell’Ordine, non possono essere diffuse se non in vista del perseguimento delle specifiche finalità per le quali sono state originariamente raccolte, ovvero in corso di accertamento, prevenzione e repressione dei reati; immagini che documentano operazioni di arresto non possono essere divulgate se sono perseguibili come lesive per il soggetto interessato; foto a corredo di notizie su arresti, indagini e processi (es. foto tratte da documenti di riconoscimento, da album familiari, o scattate nelle aule giudiziarie) in cui in questo caso i parametri di diffusione sono uguali a quelli delle notizie, vale a dire che devono essere pertinenti e possono essere diffuse rispettando i criteri di essenzialità, pertinenza e non eccedenza.

Infine il Garante presta particolare attenzione alle notizie che fanno riferimento a particolari episodi sulla propria salute fisica o sulla propria vita sessuale, dove in questo caso sono presenti importanti cautele che il giornalista deve tenere in considerazione nel rispetto delle persone lese. In tal senso, si vuole proteggere da un’eventuale intrusione nella vita personale delle vittime, ad esempio, come nel caso della ragazza affetta dal morbo della c.d. “mucca pazza”, o il caso della donna balzata sule prime pagine dei giornali per il suo rifiuto di sottoporsi ad un intervento chirurgico (ritenuto dai medici necessario per la salvarle la vita). Se invece i dati diffusi sono stati forniti dagli stessi interessati, a scopo di intervista, in questo caso il giornalista può invece renderle pubbliche, sempre però tenendo presente che tale operazione non pregiudichi la dignità degli interessati.

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