Il diritto all’oblio per le attività parlamentari

Il diritto all’oblio può essere esercitato anche dai cittadini citati negli atti parlamentari. In questo caso bisogna rivolgersi direttamente al Senato per fare in modo che tali informazioni non vengano più visualizzate dai motori di ricerca (deindicizzazione). Tutte le richieste saranno poi prese in esame dal Presidente del Senato che, a sua volta, riferirà al Consiglio di Presidenza, a cui spetterà la decisione finale. Dopo che un’istanza viene accettata, dal sito web del Senato vengono attuate le procedure informatiche per la richiesta di deindicizzazione dei contenuti. In nessun caso, però, gli atti parlamentari possono essere totalmente rimossi dal sito, ma verrà accolta soltanto la richiesta di deindicizzazione. Le istanze di diritto all’oblio, inoltre, possono essere inviate anche al Presidente del Senato, in questo caso qualora si procedesse tramite mail, questa dovrà essere inviata da una PEC ed indirizzata a: amministrazione@pec.senato.it. Oltre alla mail, la richiesta può essere trasmessa tramite raccomandata a: Segreteria Generale del Senato della Repubblica, Piazza Madama, 00186 Roma. Tutte le richieste dovranno contenere i seguenti documenti: copia documento d’identità valido del richiedente, il riferimento degli atti parlamentari, il motivo o l’elenco dei motivi per il quale si chiede la deindicizzazione. Se disponibili, possono essere inviate anche ulteriori informazioni utili all’accoglimento della richiesta come, ad esempio, la sentenza della magistratura. Nella sua XVII legislatura, il Consiglio di Presidenza del Senato ha affrontato l’argomento per due volte, adottando le delibere che fissano le linee guida del diritto all’oblio.

Fatta eccezione degli atti delle Commissioni parlamentari d’inchiesta (art.8 comma 2 lettera C del codice per la protezione dei dati personali), le istanze possono riguardare qualsiasi atto parlamentare. Per quanto riguarda, invece, gli atti parlamentari relativi ad altri organi bicamerali, è stato stabilito che si dovrà procedere d’intesa direttamente con la Camera dei Deputati e sono prese in esame tutte le istanze che riguardano dati giudiziari, sensibili o riferite a ricostruzioni di fatti che si sono rivelati falsi, in base alla documentazione fornita dai richiedenti. Su quest’ultimo punto, per gli atti di sindacato ispettivo contenenti ricostruzioni di fatti successivamente rivelatesi non vere o non aggiornate, sul sito internet del Senato la loro pubblicazione sarà poi integrata con l’inserimento della risposta con la quale Il Governo ha dato conto dell’infondatezza dei contenuti, ovvero aggiungendo i documenti istituzionali prodotti dal richiedente e dai quali risulta in maniera inequivocabile il vero esito della vicenda, oggetto dell’atto di sindacato ispettivo.

 

 

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