Gruppi Telegram e furto immagini: come denunciare

La scoperta di numerosi gruppi e canali Telegram creati e gestiti per lo scambio di immagini e video pedopornografici ha portato il servizio di messaggistica al centro dell’attenzione. Adolescenti, ragazze e ragazzi, spesso minorenni, hanno scoperto di essere “protagonisti”, involontari, di chat, scambi di immagini ed episodi di revenge porn. Di Revenge Porn, che sta a indicare la condivisione pubblica sui mezzi di comunicazione online e digitali, di immagini e video privati di una persona, senza consenso della stessa, spesso per vendetta o per umiliarla, abbiamo già parlato in questo utile approfondimento. In generale, bisogna tenere presente che l’utilizzo e la diffusione di un’immagine a contenuto sessuale che era destinata a rimanere privata, senza il consenso della persona ritratta, è un reato, e in quanto tale va immediatamente denunciato. Allo stesso modo va denunciato il furto di immagini su Instagram, Facebook, Twitter egli altri social network.

Foto sui social non sono pubbliche

Prima di tutto va sfatata una “fake news” che circola di frequente su questa questione: le foto pubblicate sul proprio profilo social non sono e non diventano pubbliche, e quindi di tutti. E questo assunto è sempre valido: sia nel caso di un account social di un professionista, pensiamo a un fotografo ad esempio, sia nel caso di un singolo cittadino. Prima di riutilizzare la foto e pubblicarla, dunque, va sempre chiesto il consenso del diretto interessato.  Questo discorso vale sia per Facebook che per Instagram, e in generale per tutti i social network, i siti web, le piattaforme online e i blog. Un’immagine pubblicata sul web non diventa automaticamente pubblica e quindi “di tutti”. Nel caso di furto o riutilizzo senza consenso di immagini, “rubate” dai social, si configurano una serie di violazioni, e un reato punito, quindi, penalmente. Nel caso di furto di immagini per fingersi un’altra persona, con la conseguente creazione di un “profilo falso”, si configura il reato di “sostituzione di persona” (articolo 494 del Codice penale). Si tratta di un reato grave che prevede “la reclusione fino ad un anno”. Dunque anche un apparente scherzo tra ragazzi, un gioco per attirare like sui social, può costare caro. Se si ruba, invece, un’immagine “d’autore”, dunque uno scatto di un paesaggio, ma anche una scena di vita quotidiana, si viola il copyright, dunque il diritto d’autore. In questo caso il reato c’è quando il furto è a “scopo di lucro”, dunque quando chi ha rubato l’immagine vuole trarne in qualche modo profitto. Negli altri casi la violazione del diritto d’autore viene punita attraverso sanzioni amministrative. Nel caso di riutilizzo o diffusione, infine, di una foto che ritrae una persona senza il suo consenso, si configura il reato di violazione della privacy.

Furto e scambio di immagini pedopornografiche

Rubare un’immagine di una persona, dunque, rappresenta in tutti i casi un fatto molto grave. Se il furto dai social avviene, poi, per alimentare scambio di immagini pedopornografiche, come accaduto di recente con i casi dei gruppi e canali Telegram, la situazione si aggrava ulteriormente. In quest’ultimo caso, come in quelli precedenti, il primo passo per è sempre la segnalazione diretta ai responsabili della piattaforma, del social network, del servizio di messaggistica, e contemporaneamente la denuncia del fatto. Se la risposta dai social tarda ad arrivare e le immagini continuano a circolare, bisognerà rivolgersi a uno studio legale esperto in tutela della privacy e violazione dei diritti online. Un professionista potrà guidare la vittima sui passi da compiere per procedere, ad esempio, alla denuncia, ai Carabinieri o alla Polizia Postale, per presentare un esposto e per chiedere la rimozione delle immagini. Va ricordato che, per la “Detenzione di materiale pornografico”, l’articolo 600quater del Codice Penale prevede che “chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”. L’articolo 600ter del Codice Penale, invece, stabilisce che chiunque utilizza “minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico” e “recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto” è punito “con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000“. Lo stesso articolo prescrive, infine, che chiunque “con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645”.