Garante della Privacy: Cancellare Informazioni Personali da Google

Garante della Privacy: diritto all’oblio anche per chi ha ottenuto il reinserimento sociale
Attraverso una pronuncia, il Garante della Privacy ha stabilito che Google è obbligato alla cancellazione di Url che richiamano ad informazioni giudiziarie non aggiornate sulla situazione corrente di una persona. La persistenza nel Web di notizie afferenti a questo settore e che non presentano un adeguato aggiornamento rischiano di compromettere la riabilitazione sociale in seguito ad una condanna. La pronuncia da parte del Garante della Privacy afferma che il “diritto all’oblio” spetta anche a chi ha ottenuto il reinserimento sociale al termine di un processo. Il diritto all’oblio si configura come diritto alla cancellazione dei dati personali in forma rafforzata ed è stato esteso al mondo della rete. La decisione nasce dal caso che ha riguardato un imprenditore. Quest’ultimo ha invitato Google ad impedire che il contenuto riguardante una questione giudiziaria pregressa fosse raggiungibile dai motori di ricerca. L’interessato si è rivolto al Garante della Privacy, poiché notava preconcetti nei riguardi della sua reputazione personale e professionale a causa della reperibilità sul Web di informazioni superate e non aggiornate. Scrivendo il nome dell’imprenditore, l’utente si imbatteva in due Url: uno conteneva notizie su una questione giudiziaria che lo aveva interessato nel 2007, l’altro riportava la sentenza di condanna emessa nel 2010. Tre anni dopo, nel 2013, su Internet era assente ogni informazione sul reinserimento sociale che l’imprenditore aveva avanzato e conseguito. Dopo i tentativi da parte dell’imprenditore di far deindicizzare le pagine da Google, l’uomo ha deciso di adire al Garante della Privacy, che ha definito motivato il ricorso. Il Garante della Privacy ha ordinato una nuova deindicizzazione al motore di ricerca per cancellare informazioni personali da Google, motivando la sua decisione e affermando che “l’ulteriore trattamento dei dati realizzato attraverso la persistente reperibilità in rete degli Url contestati – nonostante la riabilitazione e il tempo trascorso dal verificarsi dei fatti – determinasse un impatto sproporzionato sui diritti dell’interessato, che non risulta bilanciato da un attuale interesse del pubblico a conoscere la vicenda”. Rispetto al diritto all’oblio, il Garante della Privacy, afferma che la permanenza sul Web di informazioni riguardanti la situazione giudiziaria di una persona, non sottoposte ad adeguato aggiornamento, non rispettano i criteri fondamentali che caratterizzano l’istituto della riabilitazione. Quest’ultimo non elimina il reato commesso, ma estingue le pene accessorie e tutte le conseguenze penali che ne derivano. L’imputato può ottenere come sanzione premiante la riabilitazione e la reintegrazione in società attraverso la cancellazione di informazioni personali da Google.

Garante della Privacy: diritto all’oblio anche in assenza del nome
Diritto all’oblio riconosciuto anche per gli utenti che, in casi particolari e seppur non espressamente menzionati in rete con le proprie generalità, possono essere rintracciati ed identificati in maniera indiretta. La pronuncia in merito è giunta dal Garante della Privacy, prendendo spunto dalla questione che riguardava un professionista. Quest’ultimo aveva avanzato la richiesta a Google di eliminare una Url, presente in rete, e rintracciabile non attraverso il proprio nome, ma digitando la sua carica di presidente di una cooperativa. La notizia presente nella Url era obsoleta e non aggiornata; riportava il caso di un rinvio a giudizio, concretizzatosi dieci anni prima. Il processo si era concluso con un’assoluzione piena, ma il persistere della news in rete apportava una notevole lesione e un preconcetto nei confronti della reputazione dell’interessato. Google aveva negato il consenso alla richiesta dell’uomo, poiché riteneva di non poter effettuare la deindicizzazione per le parole chiave di ricerca, collegate ad informazioni indirette su un utente (la carica ricoperta, in questo caso), in assenza delle sue generalità. Google giustificava questa decisione in base ai principi stabili dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per la sentenza “Google Spain”, quando un utente spagnolo aveva cercato di ottenere dal gestore del sito e dallo stesso motore di ricerca Google, l’eliminazione dei suoi dati personali, ormai obsoleti, da un articolo. La Corte di Giustizia Europea aveva considerato”titolare del trattamento dei dati personali” il motore di ricerca, perché ne determinava finalità e strumenti. Sulla scia di questa precedente sentenza, Google respinto la richiesta del professionista italiano. Dopo un altro tentativo fallito, il professionista italiano ha deciso di adire al Garante della Privacy per ottenere la rimozione dell’Url con l’articolo che conteneva informazioni indirette su di lui. Il Garante della Privacy ha accettato l’istanza del professionista italiano, facendo riferimento alla nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) e che considera il dato personale come “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”. In base al Regolamento Europeo, il Garante della Privacy ha affermato che la Url sotto inchiesta rimandava ad un articolo in cui si faceva riferimento alla carica ricoperta dal professionista, identificando la persona che aveva avanzato la protesta. Nella news si parlava di un processo penale, che però si era chiuso con un’assoluzione in formula piena. Il professionista subiva un preconcetto importante nei confronti della sua reputazione; gli utenti interessati a sapere informazioni a riguardo, si imbattevano in notizie superate, vecchie e imprecise. Il Garante della Privacy ha riconosciuto al professionista il diritto all’oblio, obbligando Google ad eliminare la Url e a dare comunicazione dei provvedimenti messi in atto, per assolvere alle indicazioni fornite dal Garante della Privacy stesso.

Diritto all’oblio, le nuove sfide della rete. Come le ricerche effettuate sul web svelano preferenze, esigenze e bisogni dell’utente, anche le informazioni o le notizie pubblicate su un individuo superano ogni confine, si diffondono in modo istantaneo e sono destinate a rimanere nel  mondo della rete. Il diritto all’oblio appare meta irraggiungibile e il GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) rappresenta l’unica norma che regolamenta tutti i paesi europei attraverso la richiesta di rimozione di risultati di ricerca ai sensi della legislazione europea. All’articolo 17 affronta il diritto alla cancellazione dei dati personali. Questo argomento è stato oggetto di discussione anche da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a seguito della pronuncia per la sentenza “Google Spain”. Un cittadino spagnolo ha chiesto di vedere eliminate e deindicizzate le pagine web che riportavano notizie su di lui, con conseguente rimozione o occultamento dei suo dati personali (il nome ed il cognome). La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha definito i motori di ricerca “titolari del trattamento” dei dati personali quando, impostate le parole chiave, cercano le notizie sul web e rendono raggiungibile il contenuto della ricerca, attraverso l’indicizzazione delle pagine. Tutti possono cancellare notizie da Google? Il 20 giugno 2019, una pronuncia da parte della Garante della Privacy in Italia ha decretato che il diritto all’oblio può essere riconosciuto anche a quei soggetti di cui non è fatta espressa menzione del nome e del cognome, ma sono indicati elementi che in maniera indiretta possano ricondurre alla sua identificazione. In merito al diritto all’oblio anche senza il nome ed il cognome, il Garante della Privacy parla di riferimento a quegli “elementi caratteristici dell’identità culturale e sociale e dell’interessato”. In riferimento al diritto all’oblio, il Garante della Privacy ha pubblicato 202 provvedimenti. Si tratta di disposizioni di rigetto per la maggior parte, poiché infondato l’interesse alla protezione dei dati pubblicati o perché il motore di ricerca citato, al fine di auto tutelarsi, aveva messo in atto le richieste avanzate. Tutti i provvedimenti decisi dal Garante della Privacy si possono discutere di fronte al Tribunale Ordinario, secondo quanto previsto dall’articolo 78 del GDPR. In merito all’articolo 79 del GDPR, le persone possono ricorrere per via diretta all’autorità giudiziaria, al fine di proteggere i propri diritti, quando si realizza una trasgressione del regolamento. Grazie alla nascita del GDPR, il dato personale ha ottenuto una definizione. La Magistratura, in collaborazione con la sua Scuola Superiore, ha attivato esperienze formative, corsi per fornire approfondimenti e conoscenze su tutela dei diritti, eliminazione degli illeciti in rete e le forme di risarcimento per il danno subito. Il Comitato Europeo sulla protezione dei dati (EDPB) ha pubblicato le Linee Guida sul diritto all’oblio, pubblicazione che è stata fruibile fino allo scorso 5 febbraio. Le Linee Guida indicano come i fornitori di motori di ricerca debbano gestire il diritto all’oblio. Il web la rete sono le arene mediatiche dove tutto si diffonde in modo rapido e dove ogni contenuto o informazione vengono condivisi e diffusi. Si aprono nuove questioni per la giurisprudenza. Ci si dovrà confrontare con situazioni in cui si scontrano esigenze di bilanciamento tra la priorità dell’interesse pubblico, nel caso di notizie dal grande impatto sociale, e la tutela all’onore e alla reputazione di un individuo. Si tratta dei cosiddetti diritti di “quarta generazione”, che aprono all’esigenza della protezione della dignità e della libertà dell’essere umano.

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