Eliminare risultati di ricerca Google, leggi questo provvedimento del Garante

Il diritto all’oblio è quel diritto riconosciuto ai cittadini di eliminare notizie personali da internet. Al fine di poter esercitare tale diritto è necessario presentare una richiesta ai motori di ricerca e, in caso di rifiuto, è possibile presentare ricorso al Garante Privacy. Quest’ultimo, qualora vi siano i presupposti, provvederà a ribaltare la situazione ordinando al motore di ricerca di deindicizzare i contenuti oggetto del reclamo. Proprio in merito al Garante Privacy, è stato emesso il provvedimento n. 9682125 del 21 aprile 2021. Vediamo i fatti. Leggi anche: eliminare risultati ricerca Google .

La vicenda

In data 10 marzo 2020, attraverso il proprio legale, un cittadino ha richiesto a Google la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati a notizie relative a vicende giudiziarie nelle quali il medesimo è stato coinvolto ed ormai concluse. Il richiedente lamentava  il pregiudizio derivante dalla perdurante reperibilità di informazioni inesatte e risalenti nel tempo, essendo gli articoli stati pubblicati negli anni 2015 e 2018 e per la quale gli URL facevano riferimento ad una vicenda giudiziaria nella quale è stato parte, in qualità di persona offesa dal reato, un noto personaggio dello spettacolo e che si è conclusa nel 2017 con una sentenza di non luogo a procedere nei propri confronti per intervenuta prescrizione, facendo altresì presente che non vi è alcun interesse pubblico in merito alla reperibilità di tali informazioni.

La risposta di Google LLC

Con una nota datata 8 luglio 2020, il motore di ricerca comunicava che per gli URL indicati dal n. 1 al n. 5 di aver aderito alla richiesta dell’interessato e di aver predisposto il blocco dai risultati di ricerca. Per quanto riguarda il secondo blocco di URL, indicati dal n. 1 al n. 4 di non aver individuato all’interno dei contenuti ad essi collegati il nome dell’interessato e di aver pertanto disposto l’adozione di misure manuali per impedirne il posizionamento. Mentre, per i restanti 3 URL, di non poter intervenire in quanto si tratta di contenuti recenti, pubblicati da giornalisti e riferibili a precedenti di rilevanza penale attinenti alla vita professionale dell’interessato. Nel primo URL Google specifica che si tratta di un articolo pubblicato nel 2015, da una testata giornalistica di rilievo nazionale, nel quale si riferisce che l’interessato sarebbe stato citato in giudizio con l’accusa di “aver truffato una società di leasing”. I restanti due URL, invece, sono relativi ad articoli del 2018 nei quali il medesimo è rappresentato come un imprenditore che figurerebbe tra gli arrestati nell’ambito di un’importante inchiesta per riciclaggio, per il quale non è venuto meno l’interesse della collettività a reperire tali informazioni.

Il provvedimento del Garante Privacy

Attraverso il provvedimento n. 9682125 del 21 aprile 2021 il Garante Privacy, a seguito del rifiuto di deindicizzazione di alcuni URL da parte di Google, ha dichiarato che:

  • Per quanto riguarda gli URL inerenti la vicenda del 2018, negli articoli non viene menzionato il nome del reclamante, in quanto il testo integrale dello stesso risulta visibile solo ai sottoscrittori di specifico abbonamento. Per tale circostanza, il Garante ha dichiarato che per come si presenta attualmente l’articolo, non viene considerato idoneo a fornire agli utenti della rete informazioni di interesse in merito alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il reclamante;
  • Per quanto riguarda gli URL inerenti alla vicenda giudiziaria del 2015, l’interessato è stato coinvolto per fatti avvenuti diversi anni prima e conclusasi nel 2017 con una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, circostanza quest’ultima della quale non è fatta menzione nel testo dell’articolo.

A seguito di quanto sopra esposto il Garante ha ritenuto fondato il reclamo, ordinando a Google la rimozione degli URL entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento.

Per leggere il testo integrale del provvedimento clicca qui.

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