Al giorno d’oggi possiamo tutelare la nostra reputazione online grazie al diritto all’oblio, che prevede di eliminare notizie da Google o dagli altri motori di ricerca o, in alternativa, la loro deindicizzazione. I criteri secondo il quale è possibile appellarsi al diritto all’oblio sono diversi e, nel caso in cui i contenuti dovessero riguardare dei crimini, vicende giudiziarie o condanne ancora in corso, la decisione se rimuovere o meno un contenuto diventa più complicata. A tal proposito oggi vi parleremo di 2 recenti provvedimenti emessi dal Garante Privacy italiano.
Provvedimento del 15 dicembre 2022 n. 9852668
In questo provvedimento un cittadino ha chiesto la rimozione contenuti obsoleti Google riguardanti una vicenda nella quale il medesimo è stato coinvolto, essendo stato accusato nel 2008 di aver appiccato oltre 60 incendi dolosi e in ordine alla quale è intervenuta nel 2012 sentenza di assoluzione per la sua incapacità di intendere e di volere. Il reclamante riteneva non più sussistente l’interesse pubblico in considerazione del tempo decorso e dall’esito degli accertamenti svolti.
Google, con una nota del 14 ottobre 2022 ha comunicato all’interessato di aver disposto il blocco soltanto di alcuni URL, riconducibili dal n. 1 al n. 3 mentre, per i restanti URL oggetto del reclamo, di non poter aderire alla richiesta di diritto all’oblio in quanto si tratta di un recente articolo del 2020 dove i lettori venivano informati che l’interessato avrebbe ripetutamente violato la libertà vigilata e sarebbe pertanto stato sottoposto, nel 2020, alla misura di sicurezza del ricovero in una REMS in quanto ritenuto socialmente pericoloso, motivo per cui deve essere ritenuto sussistente l’interesse pubblico.
Secondo il Garante Privacy, contrariamente a quanto stabilito da Google, non risultano reperibili in rete, in quanto deindicizzati, ulteriori articoli utili alla ricostruzione della vicenda giudiziaria di cui sono passati più di 10 anni e a cui si fa riferimento, in forma sommaria e oscura, nell’URL in questione. Per questo motivo il reclamo è stato ritenuto fondato ed ordinato a Google di cancellare le informazioni presenti in rete.
Provvedimento del 24 novembre 2022 n. 9838077
Questo ultimo provvedimento, invece, riguarda un soggetto che ha dovuto presentare un reclamo al Garante Privacy dopo aver ricevuto il rifiuto, da parte di Google, di rimuovere informazioni personali da Internet. In particolare era stata richiesta la rimozione dal web di alcuni articoli che facevano riferimento al suo arresto, condizione che non corrisponde più alla situazione attuale essendo egli libero ed esercitando regolarmente la propria professione.
Inoltre, negli articoli veniva anche citato il suo nome su un’altra inchiesta, condizione corrispondente al falso in quanto non han mai ricevuto alcun avviso di garanzia. Google ha accolto soltanto parzialmente la richiesta dell’interessato, deindicizzando gli URL da 1 a 3, mentre per i restanti ha dichiarato di non poter aderire alla richiesta in quanto si tratta di informazioni recenti aventi contenuto giornalistico rispetto alle quali non può ritenersi venuto meno l’interesse della collettività ad averne conoscenza tenuto conto che riguardano vicende giudiziarie riferite a reati gravi connessi all’attività professionale del reclamante.
Secondo il Garante Privacy, invece, la vicenda in questione si è conclusa con la condanna del reclamante, ma di tale esito non è data alcuna informazione né nell’articolo oggetto di contestazione, né in ulteriori articoli presenti in rete con la conseguenza che le notizie in tal modo reperibili non risultano aggiornate agli sviluppi successivi restituendo pertanto un quadro fuorviante che veicola l’impressione che il medesimo sia ancora sottoposto a misura cautelare e che il procedimento sia tuttora in corso.
Nel caso in esame, in associazione al nominativo dell’interessato, risulta reperibile in rete solo l’articolo sopra indicato che risulta fermo alla fase iniziale della vicenda giudiziaria che ha coinvolto il reclamante, riportando la notizia dell’intervenuto arresto senza gli aggiornamenti necessari a restituire un quadro rispondente alla posizione giudiziaria attuale del medesimo, ed è per questo che il reclamo, anche in questo caso, è stato ritenuto fondato.