Un cittadino spagnolo voleva cancellare notizie da internet, otteneva il provvedimento e, divenuto il suo caso famoso, le notizie rimosse furono riattualizzate per studiare il caso stesso. È grazie a Costeja Gonzalez che oggi i cittadini europei hanno la possibilità di chiedere, a Google e ad altri motori di ricerca, la deindicizzazione di pagine web contenenti i propri dati personali. Paradossalmente è invece proprio lui che deve rassegnarsi all’idea che, entrando nella storia, ormai tutti i cittadini dell’Unione Europea hanno il diritto di interrogare i motori di ricerca con il suo nome completo ed accedere a tutte le informazioni che lo riguardano. Questa è la sintesi della decisione del Garante Privacy spagnolo, che ha rigettato il ricorso presentato dal cittadino spagnolo dal quale è nata la vicenda giudiziaria che ha poi portato la Corte di Giustizia Europea a stabilire i principi del diritto all’oblio, ovvero il diritto dei cittadini di chiedere ai motori di ricerca di cancellare le proprie informazioni personali dal web, purché sia decaduto l’interesse pubblico.
La storia di Costeja Gonzalez
A marzo 2015 Costeja Gonzalez, dopo essersi visto rifiutare la richiesta di deindicizzazione da Google, presentò ricorso al Garante Privacy spagnolo al fine di far rimuovere una notizia che ripercorreva la sua vicenda giudiziaria, relativa ai propri debiti nei confronti delle Casse Reali spagnole, e per la quale venne pubblicata anche una sua foto personale. L’Autorità spagnola ha però dato ragione a Google in quanto l’URL oggetto della richiesta di deindicizzazione riporta importanti notizie per la collettività e non obsolete, pertanto il materiale presente in rete è stato considerato giustificato dall’interesse pubblico. Davanti all’insistenza del sig. Gonzales, L’Autorità ha anche condiviso quanto aggiunto da Google: “Google Inc. ha riesaminato la richiesta del ricorrente e ritiene che l’URL oggetto della richiesta di disindicizzazione si riferisce a informazioni e opinioni che hanno rilevanza e interesse pubblico indiscutibile. In particolare, si tratta di un link ad un post pubblicato su un blog personale nel quale si propongono informazioni e opinioni relative al procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea C 131/12, in cui il signor (X) [Costeja Gonzalez, ndr] e Google Inc. sono state parti, assieme alle Aepd [Agenzia spagnola per la tutela della privacy, ndr] e alla società spagnola, Google Spagna“.
Il motivo per cui gli fu negata la richiesta di diritto all’oblio
Il motivo per cui al sig. Costeja Gonzalez è stata rifiutata la richiesta di deindicizzazione è stabilito dalla Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014, che specifica come il diritto alla protezione dei dati personali deve essere bilanciato con il diritto alla libertà di espressione e d’informazione, quando le notizie su riferiscono a questioni di interesse collettivo. È per questo che il Garante spagnolo della privacy, rigettando il ricorso, fa sue le motivazioni con le quali Google ha dichiarato di non poter adire alla richiesta di diritto all’oblio.