Diritto all’Oblio: Gruppo di lavoro Articolo 29

Il Gruppo dell’articolo 29 per la tutela dei dati (in inglese Article 29 Working Party) è l’organismo che si occupava di garantire regole comuni in tema di privacy in tutto il territorio europeo, nonché in Norvegia, Liechtenstein e Islanda. Si tratta infatti di un organismo consultivo indipendente, composto da un rappresentante per ognuno delle Nazioni partecipanti, il Garante europeo della protezione dei dati e da un rappresentante della Commissione Europea. Sulla base di una maggioranza semplice, tali rappresentanti hanno stilato delle linee guida (tuttora valide in tema di privacy), successivamente alla causa C-131/12 “Google Spain e inc. Contro Agencia Española de protecciòn de datos (AEPD) e Mario Costeja Gonzàlez”. Tali linee guida danno indicazioni su quali siano i criteri applicati dalle varie autorità nazionali di protezione dei dati in seguito al rifiuto della cancellazione di informazioni dai risultati di ricerca dei motori di ricerca.

Tali motori sono infatti i principali protagonisti della sentenza sopra citata e del Gruppo di Lavoro associato, in quanto essi trattano dati personali e sono quindi responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 2 della direttiva 95/46/CE. Il trattamento dei dati personali dei motori di ricerca, infatti, deve rimanere distinto da quello svolto dagli editori di siti web di terzi. Inoltre, all’interno di tali contenitori di risultati di ricerca, è bene che ci sia sempre il giusto equilibrio tra i diritti fondamentali dell’individuo, primi fra tutti la privacy, l’oblio ed i copyright, e gli interessi del pubblico, quali il diritto all’informazione. Nel caso in cui tale ingerenza nella vita privata e nella protezione dei dati dell’individuo fosse troppo grave, è bene intervenire, soprattutto in base alla natura ed al carattere sensibile dei dati trattati. Qualsiasi cittadino o residente di uno Stato membro dell’UE può infatti proteggere i propri dati e richiedere la cancellazione di un’informazione dall’elenco dei risultati di ricerca.

Non sempre però le autorità europee preposte alla protezione dei dati ritengono opportuna la cancellazione dall’elenco dei risultati di ricerca di una tale informazione: soprattutto nel caso in cui si tratti di un personaggio o di un’autorità pubblica, l’interesse del pubblico ad accedere alle informazioni prevale sui diritti singoli dell’interessato e quindi viene tenuto maggiormente conto della libertà d’espressione in tali circostanze. In altre situazioni, inoltre, è possibile che una sentenza stabilisca la sola rimozione di un risultato in corrispondenza di una determinata query di ricerca, ma non totalmente dal motore di ricerca né tantomeno dalla pagina di origine dell’editore.

Nel caso in cui la richiesta di cancellazione risieda invece su motivazioni valide e quindi vada a buon fine, sulla base della normativa UE, i motori di ricerca non sono tenuti a informare i webmaster delle pagine interessate della cancellazione dall’elenco dei risultati a seguito di alcune specifiche query di ricerca. Tuttavia in alcuni casi, alcuni motori di ricerca (come Google, ad esempio) possono decidere di contattare il webmaster d’origine in merito a tale cancellazione o deindicizzazione prima di prendere una decisione definitiva, al fine di ottenere ulteriori informazioni da entrambe le parti e ritenere la richiesta valida o meno.

Infine, quindi, considerato l’importante ruolo svolto dai motori di ricerca per la diffusione e l’accessibillità alle informazioni al pubblico e viste le legittime aspettative dei webmaster sull’indicizzazione dei loro siti, è bene che i motori di ricerca forniscano sempre rapporti e statistiche ben dettagliate sulle loro cancellazioni ed i criteri di tali rimozioni.

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