Diritto all’Oblio Google, leggi questo interessante recente provvedimento del Garante

Il Garante Privacy, attraverso il provvedimento n. 9713884 del 29 settembre 2021, si è espresso in merito ad una richiesta di invocazione del diritto all’oblio. In qualità di motore di ricerca, anche Google come tutti gli altri è obbligato a cancellare dai risultati le fotografie o altri dati personali sensibili, nel caso in cui venga richiesto dal soggetto interessato il diritto all’oblio, comunemente conosciuto come il diritto ad essere “dimenticati”, ossia a non essere più ricordati, dall’opinione pubblica, per fatti che in passato sono stati oggetto di cronaca. Vediamo nel dettaglio quanto accaduto.

La vicenda ed il successivo parere del Garante Privacy

Il caso specifico riguarda la segnalazione, da parte di un soggetto, di una richiesta di rimozione di un contenuto, in particolare di una fotografia, che lo ritraeva e che veniva associata ad un articolo con il quale veniva descritta la propria vicenda giudiziaria, conclusasi con una condanna totalmente espiata, a proprio avviso, nel 2017. A questo punto veniva invocato il diritto all’oblio dall’interessato, al fine di tutelare la propria immagine e a non vederla più esposta in una rappresentazione non più attuale della propria persona, derivata dalla permanenza di una notizia sul motore di ricerca che a sua volta danneggia la propria riservatezza e reputazione. In forma preliminare il Garante Privacy ha rilevato la propria competenza a decidere per dei fatti che abbiano rilevanza nel territorio nazionale, in quanto nei confronti di Google LLC trova applicazione il principio di stabilimento, pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni vigenti regolamentati dall’Art. 17 del GDPR. Da parte del Garante non sono state accolte le difese di Google con le quali venivano fornite le informazioni in merito alla legittimità dell’articolo e la permanenza del nominativo del richiedente associato alle fotografie in questione. Nel provvedimento del Garante sono state però accolte le motivazioni addotte da Google in merito all’attualità della notizia in quanto, dagli atti processuali, è stato evidenziato come il procedimento penale sia stato concluso soltanto nell’anno 2019. Nel caso specifico è emersa anche la circostanza secondo la quale è possibile invocare legittimamente il diritto all’oblio ma soltanto nel caso in cui le notizie non rientrano più nell’interesse pubblico e non sono legate a delle vicende risalenti nel tempo. Per leggere il testo integrale del provvedimento emanato dal Garante per la Privacy clicca qui.

 

 

 

%d