Diritto all’Informazione: come Bilanciarlo con il Diritto all’Oblio?

In che cosa consiste il diritto all’informazione? Il diritto non rientra nella carta costituzionale repubblicana, tuttavia è presente in quanto regola la libertà di pensiero e di espressione, fondamentali per qualsiasi paese che si definisca figlio della democrazia. Tendenzialmente, rientra nella categoria del “diritto sociale”, ed è uno dei diritti per cui i nostri antenati si sono largamente battuti. Oggi abbiamo l’enorme possibilità di esprimerci, di poter non essere d’accordo con il governo o le decisioni prese dallo Stato. E possiamo dirlo, senza temere ripercussioni. Il diritto all’informazione è dunque estremamente importante, ma non bisogna sottovalutare il diritto all’oblio. Per esempio, un attacco mediatico da parte della stampa o di terzi può mettere ledere alla reputazione online o meno di un individuo. Normalmente, il diritto all’oblio è richiesto da privati cittadini, ma anche le aziende possono avvalersi della legge della privacy. Il significato del diritto all’informazione è vitale per una democrazia: bisogna, però, distinguerne due tipi. Il diritto del cittadino verso lo Stato e il diritto del cittadino verso i mezzi di comunicazione. Rientra dunque a tutti gli effetti il diritto alla riservatezza. Si tenga presente che il diritto all’oblio è una necessità “recente”, in quanto strettamente connesso al mondo digitalizzato di oggi. È da circa una ventina di anni che si affronta il diritto all’oblio.

Provvedimenti sul diritto all’informazione dal Garante della Privacy

Come si esprime il Garante della Privacy sul diritto all’informazione? Per comprendere alcuni aspetti è necessario approfondire alcuni provvedimenti, in modo tale da farsi un’idea più chiara su come agisce e soprattutto quando. Nel provvedimento del 2 luglio 2020 il richiedente si trovava in una posizione scomoda: i fatti, che ledevano alla sua reputazione, erano avvenuti ben ventisei anni prima. Una condanna a un anno e sei mesi, con pena prima patteggiata e poi sospesa, con il reato dichiarato estinto. Persino nel sistema giudiziario era stato cancellato, ma non dal web. Il reclamo è stato dichiarato fondato e Google ha successivamente deindicizzato i contenuti. Sentenza pronunciata nel 2010, fatto risalente al 2007: anche nel provvedimento del 24 luglio 2019, il Garante della Privacy ha ingiunto Google a rimuovere dei contenuti dal suo motore di ricerca. Il diritto di cronaca ha dunque una “data di scadenza”? Teoricamente no, ma è altresì vero che un fatto avvenuto in passato, con pena scontata e soggetto riabilitato, non può intaccare per sempre la reputazione dell’individuo.

 

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