Cancellare notizie di patteggiamento da Google

Soprattutto negli ultimi anni il diritto all’oblio sta assumendo un ruolo sempre più importante, in quanto viene configurato come il diritto utile a rimuovere i propri dati personali da internet. L’autorità preposto al controllo e rispetto del GDPR è il Garante Privacy, che sempre più spesso è chiamata ad emanare provvedimenti al fine di far rispettare tale diritto. Ed è proprio attraverso il Garante, che è stato stabilito che la sospensione condizionale della pena implica che il condannato abbia diritto ad esercitare il diritto all’oblio. Analizziamo i fatti, vediamo perché era stata richiesta la cancellazione di notizie di patteggiamento da Google.

La vicenda

Un cittadino, dopo essere stato condannato nel 2021, ha richiesto al Garante la deindicizzazione dei suoi dati personali, forniti da Google in associazione al suo nominativo, in relazione a 20 URL collegati ad articoli giornalistici i quali pubblicarono il suo coinvolgimento, tra il 2019 ed il 2020, in un’indagine per truffa aggravata ai danni dell’Unione Europea. Nel 2021, il reclamante definì il procedimento penale attraverso il rito del patteggiamento, in cui veniva condannato ad 11 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena. Grazie al patteggiamento, però, il reclamante ha beneficiato della non menzione del procedimento penale nel casellario giudiziale ed è per questo che, al momento del reclamo, non presentava alcun carico pendente in merito alla vicenda descritta nei vari articoli. In considerazione di tali circostanze, il cittadino interessato riteneva che il perdurare della notizia su internet non era giustificata da nessun interesse pubblico e le informazioni presenti, oltre a violare i principi di attualità ed esattezza dei dati, comportavano un notevole danneggiamento alla sua immagine pubblica.

La risposta di Google ed il provvedimento del Garante

Dopo il reclamo presentato dall’interessato, Google ha risposto di non poter accogliere la richiesta di deindicizzazione in quanto non è trascorso un sufficiente periodo di tempo per non ritenere più attuale la notizia. Inoltre, trattandosi di un reato particolarmente grave, cioè una truffa nei confronti dell’UE a seguito di assunzioni finte che avevano lo scopo di percepire di fondi, in teoria destinati agli stipendi ma che, in realtà, venivano utilizzati per scopi personali. Resto che è poi stato confermato dalla condanna nei confronti dell’interessato. Il Garante, dopo aver valutato attentamente la documentazione, ha dichiarato che l’interessato può avvalersi del diritto all’oblio, non trovando quindi riscontro in merito alle osservazioni del motore di ricerca. Il Garante, in particolare, sostiene che la vicenda in cui è stato coinvolto il reclamante, nonostante sia avvenuta in tempi recenti, si è conclusa con una condanna con sospensione della pena. Tale condanna, oltre a permettere di non scontare effettivamente la pena, esclude l’iscrizione del reato nel casellario giudiziale, motivo per cui ha ritenuto fondato il reclamo, ordinando a Google di rimuovere dai risultati di ricerca, tutte le pagine web associate al nominativo dell’interessato.

 

 

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