Cancellare Notizie da Google: Leggi Questo Provvedimento del Garante

Quando si procede con una richiesta di cancellazione di notizie da Google, di qualsiasi natura sia il contenuto interessato, non sempre si ottiene il risultato desiderato, a meno che si abbia un buon team di legali che ben si addentrano nelle norme vigenti di quest’ambito. Capita infatti molte volte di vedersi respingere una richiesta di rimozione contenuti da Google e di voler quindi rivolgersi direttamente all’autorità superiore al fornitore del motore di ricerca, ovvero il Garante della Privacy, che può anche ritenere fondato il reclamo dell’interessato e quindi ordinare a Google la rimozione richiesta dall’interessato ed inizialmente respinta dal motore di ricerca stesso, oppure infondato o fondato in parte. È questo il caso del Provvedimento n° 9522159 del 12 novembre 2020, pubblicato nel sito ufficiale del GPDP (Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di cui pubblichiamo un approfondimento qui di seguito. 

In questo caso specifico, infatti, l’interessato si era vista respinta la sua richiesta di rimozione dalla pagina di risultati di Google di 234 URL collegati ad articoli contenenti notizie relative ad una vicenda giudiziaria. Tale vicenda si era infatti conclusa ormai 30 anni prima ed era stata ottenuta la riabilitazione rispetto alla condanna per il reato di falso ideologico (in relazione alla regolarità del proprio percorso di laurea) comminatagli con sentenze del novembre 1989. Sulla base di tali motivazioni, però, Google aveva accolto la richiesta dell’interessato solo per parte di questi URL, che aveva deindicizzato dalla sua pagina di risultati, facendo permanere però reperibili in rete ancora molti articoli che generavano un’immagine distorta, incompleta e parziale del diretto interessato, nuocendo alla sua reputazione, in alcun modo giustificata ad essere lesa poiché non si tratta di un personaggio pubblico né tantomeno di fatti che abbiano una qualsiasi rilevanza pubblica. A tale reclamo, Google aveva risposto che relativamente al gruppo di URL non deindicizzati non poteva prendere alcun provvedimento, in quanto corrispondenti a notizie diverse da quella descritta nel reclamo (la laurea) e non citate nell’atto, oltre a ritenere infondate le motivazioni avanzate dal richiedente: non era sussistente infatti, a detta di Google, il requisito del trascorrere del tempo, in quanto si tratta di notizie risalenti al 2014, riferibili a condotte aventi rilevanza penale e trattandosi inoltre di un elevato interesse pubblico dovuto alla conoscibilità della notizia e al ruolo pubblico del reclamante  come noto uomo d’affari e professionista.

Nonostante ciò, l’interessato ha ribadito le proprie richieste, contraddicendo quanto affermato da Google sul suo evidente ruolo pubblico, in quanto dottore commercialista, ed evidenziando ulteriormente che si tratta di un’ampia violazione del diritto all’oblio in quanto informazioni incomplete, reticenti, obsolete e idonee a causare danno reputazionale. Basandosi infine su queste motivazioni ed aggiungendo che il trattamento dei dati personali deve essere sempre conformato al rispetto del principio di esattezza, completezza ed aggiornamento dell’informazione reperibile attraverso il motore di ricerca, l’Autorità Garante ha stabilito che per alcuni di questi URL non deindicizzati il reclamo dell’interessato era da ritenersi fondato, in quanto trattasi di una condanna non più rispondente alla situazione attuale e di un’immagine del dichiarante quindi distorta e non esatta. Ha pertanto accolto il reclamo limitatamente a questi URL, mentre per i restanti lo ha ritenuto infondato sulla base del ruolo pubblico del reclamante e del sussistente interesse pubblico a conoscere la vicenda, che ha profondamente inciso sulla carriera professionale del reclamante, a patto che fosse aggiornata con il riferimento al provvedimento di riabilitazione. 

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: