Adeguamento GDPR: Proteggere dati personali

L’art. 99 del Regolamento UE/679/2016 (GDPR, General Data Protection Regulation) disciplina la data di entrata in vigore e di applicazione del medesimo:

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

  1. Esso si applica a decorrere da 25 maggio 2018.”

Per i non addetti ai lavori, la previsione di due distinte date ai fini della formale validità ed operatività della medesima fonte legislativa potrebbe sembrare priva di motivazione: per fugare ogni dubbio, in questa sede proveremo a chiarire la differenza tra il concetto di decorrenza e quello di applicabilità di un testo di legge.

Prendendo a modello il sistema nazionale una legge, già approvata dalle Camere e promulgata dal Presidente della Repubblica, entra ufficialmente in vigore il quindicesimo giorno decorrente dalla sua avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Questo periodo di transizione (definito “vacatio legis”) risponde all’esigenza di permettere ai cittadini e, più in generale, a tutti i destinatari della nuova norma di prendere visione e coscienza del suo contenuto e della sua portata vincolante.

La decorrenza (più frequentemente definita come “entrata in vigore”) di una legge determina quindi la formale acquisizione dell’efficacia vincolante propria di una disposizione avente forza di legge e coincide -di norma- con la sua reale operatività. In alcuni casi però può accadere che il Legislatore decida di prorogare l’applicabilità di una norma attraverso la previsione di un termine dilatorio: in poche parole, qualora si rendesse necessario differire l’operatività di una legge rispetto alla data della sua formale entrata in vigore, il Legislatore potrebbe rinviare ad altra data, purché sia espressamente prevista.

A livello europeo, l’entrata in vigore di una legge e la sua reale applicabilità differiscono a seconda del tipo di atto normativo adottato tra le fonti di diritto derivato dell’Unione Europea di cui all’art. 288 T.F.U.E. Con particolare riferimento ai Regolamenti, essi sono direttamente applicabili sul territorio degli Stati membri alla data della loro entrata in vigore, non rendendosi in questo caso necessario un intervento mediato del Legislatore nazionale; tuttavia, qualora la materia oggetto della norma regolamentare sia particolarmente complessa, o richieda un’opera di adattamento dei singoli ordinamenti, il termine per la sua concreta operatività può essere prorogatoQuest’ultima eventualità si è verificata appunto con il GDPR, la cui entrata in vigore risale al 24.05.2016 (ovvero al ventesimo giorno successivo alla data in cui il Regolamento è stato pubblicato in G.U.), ma che è divenuto formalmente applicabile dal 25 maggio 2018..

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