Di recente è entrata in vigore la l. n. 134 del 2021 – c.d. Riforma Cartabia- che ha introdotto una riforma del procedimento penale.
Il nuovo testo modifica l’art. 154 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che ad oggi stabilisce che le sentenze favorevoli al prevenuto vengano comunicate al Garante privacy, Autorità preposta al controllo ed alla regolarità dei dati personali sul web, costituendo questo titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione dalla rete internet dei contenuti negativi che derivano dal procedimento penale e comprendenti i dati personali dell’accusato.
Quanto asserito rileva in tema di rimozione di notizie obsolete da Google.
Procedimento ante e post Riforma
Precedentemente all’entrata in vigore della Riforma Cartabia, la procedura per ottenere il diritto all’oblio consisteva nel porre una domanda di deindicizzazione al motore di ricerca e, nel caso in cui quest’ultima fosse stata respinta, l’interessato avrebbe dovuto proporre ricorso al Garante per la protezione dei dati personali o all’autorità giudiziaria competente. La valutazione sulla concessione del diritto di cui si discute avveniva mediante il bilanciamento tra il diritto all’oblio e il diritto di cronaca.
Il nuovo comma 25 dell’art. 1 della L. 27 settembre 2021, n. 134, stabilisce che “il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all’oblio degli indagati o imputati.”
La legge n. 134 del 2021 ha previsto, in maniera definitiva, il diritto alla deindicizzazione in capo agli imputati assolti o agli indagati a seguito dell’emissione di un decreto di archiviazione e di una sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione.
D’ora in avanti, dunque, qualora un soggetto venga assolto in un procedimento giudiziario, potrà avanzare la richiesta per la rimozione dei propri dati dai motori di ricerca, avvalendosi semplicemente del provvedimento del giudice ed adire così in maniera più facile il diritto all’oblio.
Pertanto, è possibile dedurre che il riconoscimento del diritto alla deindicizzazione è automatico e non più assoggettato alla discrezionalità degli organi competenti.
Conclusioni
L’European Data Protection Board, mediante la pubblicazione delle linee guida 5/2019, si è espresso in merito al trattamento dei dati personali e al diritto all’oblio, con un particolare riguardo agli adempimenti che devono seguire i vari motori di ricerca. Stando, dunque, a quanto indicato, il diritto all’oblio prevede che ogni persona possa chiedere la deindicizzazione di contenuti non più ritenuti condivisibili dai motori di ricerca. Più precisamente, per “deindicizzazione” si intende che il motore di ricerca non renderà più accessibile le informazioni di cui si richiede la rimozione agli utenti, dal momento che andrà ad oscurare quelle informazioni personali che si trovano sul motore di ricerca. In altre parole, non avendo gli strumenti per farlo, il singolo motore di ricerca non eliminerà integralmente i dati, la notizia o l’informazione di cui si contesta la diffusione, ma farà in modo da non renderli più visibile online, di tal che è come se gli stessi non fossero mai esistiti.