Il parere dell’Autorità su un caso di diritto all’oblio su Google

Molto spesso vediamo intervenire il Garante per la Privacy in merito alle richieste di diritto all’oblio e di cancellazione di notizie sui motori di ricerca. Non ultimo il caso riguardante un soggetto che ha presentato reclamo nei confronti di Google LLC, con il quale ha richiesto la cancellazione di 13 URL che rinviavano il suo nome e cognome in merito ad una vicenda del 2018 e riguardanti la sua uscita da una società. Il reclamante era quindi interessato a cancellare notizie personali su Google. Più nello specifico il soggetto ha sostenuto che le notizie si riferiscono ad una vicenda ormai vecchia e superata e pertanto sarebbe invocabile il diritto all’oblio ed inoltre non sussiste ormai alcun interesse pubblico che possa fare mantenere, in maniera stabile, la notizia sul web. Il 18 giugno 2020 il soggetto interessato ha inviato una richiesta di deindicizzazione a Google, avente oggetto tutti gli URL in questione ma che venne rigettata dalla società. Il Garante Privacy, con una nota pubblicata il 23 settembre 2020 ha chiesto ufficialmente a Google di fornire riscontro alla richiesta e che, a sua volta, dichiarò quanto segue: “relativamente agli URL indicati nella propria memoria di risposta nel primo elenco (da n. 1 a n. 10), alla luce dei nuovi elementi e documenti forniti con il reclamo in esame, di aver deciso di bloccarli dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google, per le query correlate al nome del reclamante; relativamente a una specifica Url, di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione, in quanto esso contiene un articolo pubblicato nel luglio 2018 “dal caporedattore-inviato del quotidiano Il Sole 24 ore, che pare fornire una ricostruzione completa e aggiornata del procedimento disciplinare” avviato presso la società, specificando, in particolare, che “in seguito alle contestazioni disciplinari mosse dalla società”, il ricorrente “ha ottenuto una lettera dell’amministratore delegato nella quale si esclude ‘una sua personale e colpevole responsabilità’ nei confronti della società”.

Il parere del Garante Privacy

Anche il Garante Privacy si è espresso in merito alla vicenda e, ai sensi dell’Art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento, ha preso atto in merito agli URL indicati nel primo elenco da Google, ovvero dal n.1 al n. 10 e a quelli indicati al termine della memoria, n. 1 e 2 e sulla base di quanto stabilito da Google rispetto all’intervento di deindicizzazione e sul fatto che tali URL risultano attualmente bloccati, non ha ritenuto che possano ricorrere gli estremi per adottare altri provvedimenti in carico a Google. Pertanto, nel provvedimento ufficiale del 25 marzo 2021, il reclamo è stato ritenuto infondato.

 

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