Quando si parla del rapporto che c’è tra il diritto all’oblio ed il diritto alla rievocazione di una vicenda del passato, un giudice ha il compito di valutare attentamente l’interesse pubblico, attuale e concreto, rispetto alla menzione dei fatti di cui il soggetto si è reso protagonista. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 19681 del 22 luglio 2019. Le Sezioni Unite con questa sentenza hanno confermato l’orientamento all’interpretazione delle norme, in maniera favorevole, rispetto al diritto all’oblio (disciplinato dal Regolamento UE n. 2016/679), ovviamente laddove ne ricorrano le circostanze.
La vicenda
Il caso specifico riguarda la pubblicazione di un episodio di cronaca nera, su un quotidiano, accaduto molti anni prima. Il protagonista si rese responsabile dell’omicidio della moglie e venne condannato a 12 anni di reclusione. A causa della pubblicazione di questo articolo, avvenuta dopo moltissimo tempo dall’episodio, venne danneggiato non solo lo stato di salute del soggetto ma anche un notevole danno per la sua immagine e reputazione, riproponendolo nuovamente alla “gogna mediatica”, quando ormai era riuscito a ricostruirsi una nuova vita intraprendendo l’attività di artigiano.
Il chiarimento della Suprema Corte
La Suprema Corte ha deciso di eliminare ogni dubbio affrontando la questione con la massima attenzione, ritenendo opportuna anche un’ordinanza interlocutoria al fine di chiarire che le motivazioni del ricorso presentato impongono di affrontare la spinosa questione del bilanciamento tra diritto di cronaca ed il diritto all’oblio. La Suprema Corte ha riconosciuto il diritto all’oblio chiarendo che il passare del tempo cambia il rapporto che c’è tra i contrapposti diritti Per cui, fatta eccezione per un soggetto che rivesta un particolare ruolo pubblico o per una notizia che mantenga un interesse pubblico nel tempo, “la pubblicazione di una informazione concernente una persona determinata, a distanza di tempo da fatti ed avvenimenti che la riguardano, non può che integrare la violazione del fondamentale diritto all’oblio“.
Conclusioni
A riguardo va fatta una piccola premessa, ovvero quando un giornalista rievoca, a distanza di tempo, una notizia che a suo tempo rivestiva un interesse pubblico, egli sta esercitando il diritto alla rievocazione storica e non il diritto di cronaca. Ciò non esclude che su un particolare evento del passato possano sorgere nuovi elementi tali per cui la notizia torni ad essere di interesse pubblico, pertanto diffonderla nuovamente rappresenta una manifestazione del diritto di cronaca. In assenza di questi elementi, però, pubblicare nuovamente una notizia del passato significa appellarsi al diritto di rievocazione storica, che non potrà mai godere della stessa garanzia costituzionale che invece è prevista per il diritto di cronaca.