Corte di Cassazione su Diritto all’Oblio

Nel valutare il corretto bilanciamento tra il diritto alla riservatezza, soprattutto nella fattispecie del diritto all’oblio, e il diritto alla rievocazione storica di eventi e fatti relativi al passato, il giudice, tenendo conto che la scelta editoriale di ricorrere alla rievocazione storica dei fatti è espressione della libertà di stampa e di informazione tutelata e garantita dall’articolo 21, deve stabilire l’interesse pubblico, concreto ed attuale nel citare gli elementi che rendono riconoscibili le persone protagoniste di quegli eventi. La decisione in merito è stata pronunciata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza numero 19681 del 22 luglio 2019. La sentenza va a confermare quanto la giurisprudenza ha già decretato in merito al riconoscimento del diritto all’oblio, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, nei casi che lo prevedono. La questione fa riferimento alla pubblicazione su un giornale di un fatto di cronaca nera, accaduto tempo fa. Il richiedente è il soggetto finito sulle pagine del quotidiano, protagonista del fatto perché omicida della moglie. L’omicidio gli è costato una pena di dodici anni, che ha scontato con la reclusione in carcere. La pubblicazione del fatto sulle pagine del quotidiano a molto tempo dall’accadimento del fatto ha provocato dolore e scoraggiamento all’interessato, conseguenze sul suo stato psicofisico, un danno di immagine e di reputazione. La pubblicazione della vicenda lo ha esposto all’arena mediatica, dopo che era stato capace di ricostruirsi una vita e reintegrarsi nel sistema sociale, grazie alla suo impegno e alla sua attività professionale. Questo caso imporrebbe il riconoscimento del diritto all’oblio per il protagonista, ma il Tribunale e la Corte di Appello di Cagliari hanno rigettato il ricorso dell’interessato. La Suprema Corte è ricorsa ad un’ordinanza provvisoria, poiché chiarisce che il caso richiede l’esame della questione di un adeguato bilanciamento tra il diritto di cronaca, a servizio della collettività, ed il diritto all’oblio, come protezione della riservatezza dell’individuo. L’ordinanza sottolinea che il diritto di cronaca si basa sulle disposizioni previste dall’articolo 21, che tutela la libera manifestazione del pensiero e della libertà di stampa. Questo diritto non è privo di limitazioni e può realizzarsi se si concretizzano tre situazioni: 1. L’informazione ha un’utilità sociale; 2. La verità oggettiva o putativa dei fatti; 3. La civile esposizione della vicenda, che deve rispettare la dignità della persona. Al diritto di cronaca si lega il diritto all’oblio, che può realizzarsi quando: 1. Decade l’utilità sociale dell’informazione; 2. La notizia è falsa, perché superata, obsoleta e priva di aggiornamenti; 3. La divulgazione della notizia non ha avuto lo scopo di informare e ha leso la dignità del soggetto. Nell’ordinanza provvisoria, la Corte di Cassazione ha evidenziato che il diritto all’oblio è stato menzionato da alcune recenti pronunce della Prima Sezione Civile, che ha deciso per quali situazioni il diritto di cronaca sopravanza il diritto all’oblio quando: 1. La diffusione della notizia è stata fondamentale per alimentare il dibattito pubblico; 2. L’emissione della vicenda ha acceso interesse; 3. Le modalità con cui la pubblicazione è avvenuta ed il preliminare avviso della diffusione all’interessato hanno permesso a quest’ultimo il diritto di replica. La Corte di Cassazione è consapevole che non si può rimandare la decisione riguardo “all’individuazione di univoci criteri di riferimento che consentano agli operatori del diritto (ed ai consociati) di conoscere preventivamente i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto di chiedere che una notizia, a sé relativa, pur legittimamente diffusa in passato, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuova divulgazione”. La Corte ha elencato le disposizioni legislative italiane ed europee a cui ricorrere per esaminare la questione e fa riferimento: agli artt. 2, 3 e 21 della Costituzione, alla legge sulla stampa n. 47/1948, alle norme sulla diffamazione, alla legge n. 675/96, al d.lgs. n. 196/2003, al codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica e al Testo Unico dei doveri del giornalista. A questo elenco legislativo, la Corte di Cassazione ha affermato che un supporto va ricercato anche in altri documenti, quale la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea ed il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Si tratta di documenti che fanno esplicito riferimento alla tutela dei dati, delle libertà e della riservatezza delle comunicazioni per tutti gli individui. All’elenco normativo individuato dalla Cote di Cassazione, si affianca il Regolamento 2016/679 UE. Per la formulazione della sua decisione, la Corte di Cassazione ha fatto riferimento ad un insieme di sentenze emesse in precedenza, dove si evince che il diritto all’oblio deve prevaricare sul diritto di cronaca quando il lasso di tempo intercorso è notevole. L’eccezione scatta per vicende che riguardano persone che rivestono in carichi pubblici di notevole importanza. La Corte di Cassazione ha chiarito le tre situazioni per cui si può parlare di diritto all’oblio: 1. Il soggetto che non vuole vedere più pubblicate notizie su fatti accaduti tanto tempo, quando è intercorso un importante lasso di tempo tra la prima e la seconda pubblicazione; 2. L’interessato decide di far valere il suo diritto a far cancellare i dati che lo riguardano; 3. Se la pubblicazione avviene in rete e il fatto è avvenuto molto tempo prima, la pubblicazione deve essere contestualizzata in una situazione attuale. Il caso preso in esame corrisponde alla prima situazione, che entra nel merito della legittimità della ripubblicazione di una notizia. Il giornalista che riporta alla luce dopo un importante lasso di tempo una notizia già pubblicata nel passato sta espletando il diritto alla rievocazione storica del fatto e non il diritto di cronaca. Se nell’attualità si concretizzano situazioni che necessitano la ripubblicazione del fatto, si potrà parlare di diritto di cronaca. La Corte di Cassazione si è soffermata sulla legittimità di una testata giornalistica di diffondere una vicenda passata con riferimento puntuale alla persona coinvolta. In relazione a quest’ultimo principio, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’interessato, poiché, seppur la testata giornalistica può esercitare il suo diritto di rievocazione storica, deve “valutare l’interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti”. In questo caso, il personaggio coinvolto nella vicenda non riveste funzioni pubbliche rilevanti ed è prevalso il suo diritto ad essere dimenticato, poiché ha scontato la pena e ha percorso un cammino di reinserimento in società.

 

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: