Attraverso una riunione svolta il 30 aprile 2020, il Garante Privacy si è espresso in merito alla richiesta di cancellazione, presentata da un individuo a Google, di 47 URL che rimandavano ad articoli relativi a una vicenda giudiziaria del 2012 e che lo vedevano coinvolto in un procedimento penale di riciclaggio di denaro, concluso nel 2015 con l’archiviazione. Il richiedente ha sostenuto che ormai la notizia si poteva cancellare da Google, in quanto obsoleta visto che il fatto e risalente ad 8 anni prima ed il diritto di cronaca giornalistica poteva considerarsi pienamente soddisfatto. Pertanto, come stabilito dall’Art. 17 del Regolamento, secondo il richiedente è invocabile il diritto all’oblio per dei fatti che furono diffusi ampiamente in passato e che provocarono un danno grave, oltre che alla persona, anche alla sua reputazione. La motivazione principale che ha spinto la persona a presentare il reclamo al Garante risiede soprattutto nell’archiviazione del procedimento penale a causa dell’infondatezza del reato dopo che si vide negare da Google la richiesta di deindicizzazione presentata il 10 marzo 2020. Attraverso una nota del 28 maggio 2020, Google comunica i motivi per il quale ha rigettato la richiesta, in quanto è mancante il requisito del trascorrere del tempo, visto che la professione svolta dal richiedente oltre che la sua naturale esposizione mediatica data dal ruolo pubblico, è compresa tra il 2016 ed il 2018. Nella nota Google ha anche aggiunto che gli URL in questione, non riportando per intero il nome del reclamante, hanno adottato le giuste misure precauzionali al fine di impedire il posizionamento dal motore di ricerca, in corrispondenza del nome dell’interessato, pertanto non è stato ritenuto necessario alcun intervento a riguardo. In merito al ricorso presentato dal reclamante al Garante Privacy, è stato stabilito che, conformemente a quanto sostenuto da Google, i contenuti riportati fanno riferimento a degli eventi diversi dalla vicenda del 2015, conclusa con l’archiviazione. Pertanto persiste ancora un interesse pubblico, in quanto le notizie riportate dai principali organi di stampa hanno rilevanza nazionale e su cui, la reclamante, ha anche rilasciato di recente sia delle dichiarazioni spontanee che una pubblica intervista.
Il Garante Privacy si è espresso negativamente in merito al ricorso: “con riguardo agli URL indicati nel primo elenco (da n. 1 a n. 29) della memoria di risposta di Google e con riguardo agli ultimi tre Url indicati nella medesima memoria, di quanto affermato dal titolare del trattamento, e, pertanto, non ritiene, nel caso di specie, che ricorrano gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti; dichiara il reclamo infondato con riguardo agli URL indicati nel secondo elenco (da n. 1 a n. 15) della memoria di Google“.