Cancellare Notizie da Google: Le Linee Guida del Garante della Privacy italiano

La conservazione per un tempo indefinito dei dati attraverso le ricerche o i prodotti Google consta all’interessato, la quasi impossibilità di obliare le proprie colpe passate e di rimando gli compromette al reo la possibilità di ricostruirsi una nuova identità sociale. Il diritto all’oblio si configura come il diritto di cancellare i propri dati personali, al fine dell’osservanza del diritto all’oblio nei confronti dell’interessato, il titolare di quelle informazioni che ha diffuso pubblicamente su un sito web o una pagina contenuti pregiudizievoli, ha l’obbligo di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano allo stesso modo i dati personali cancellati. Sul punto, ai sensi dell’art. 17 par. II del GDPR si fa riferimento a “qualsiasi link, copia o riproduzioni”. I motori di ricerca, come il più noto Google, hanno in ogni caso messo a disposizione diverse tutele per colui che voglia rimuovere notizie dalle query Google, anche a discapito dell’informazione pubblica cui le notizie stesse si fanno portavoce. Ciononostante, potrebbe non essere sufficiente adire il motore di ricerca, ma potrebbe essere necessario ottenere un vero e proprio provvedimento giudiziario.

La funzione delle Linee Guida

Le linee guida del Garante Privacy si rendono portavoce dello scopo di fornire indicazioni di carattere generale rispetto al trattamento dei dati personali in diversi ambiti, per poter garantire la corretta applicazione dei princìpi stabiliti dal Codice. Il diritto all’oblio è stato introdotto, in particolare, nel quadro dell’articolo 17 del RGPD per tenere conto del diritto di richiedere la deindicizzazione stabilito dalla sentenza Costeja. La sentenza Costeja è stata pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea, da ora CGUE, il 13 maggio 2014 e ha chiarito che un interessato può richiedere al fornitore di un motore di ricerca online, di cancellare uno o più link verso pagine web dall’elenco di risultati che appare dopo una ricerca effettuata a partire dal suo nome. Successivamente alla pronuncia summenzionata, le persone interessate alla cancellazione dei o alla deindicizzazione delle proprie informazioni dai motori di ricerca, sembrano essere maggiormente consapevoli del proprio diritto di proporre reclamo avverso il rifiuto delle loro istanze di deindicizzazione; ad onore del vero è stato osservato che le autorità di controllo hanno avuto un aumento del numero di reclami riguardanti il rifiuto da parte dei fornitori di motori di ricerca di deindicizzare link.

La differenza di contenuto tra l’art. 17 GDPR e le Linee Guida

Il documento non deve essere inteso come commento del diritto alla cancellazione dei dati personali dal Web di cui all’art. 17 par. II del GDPR. Invero, l’articolo 17 GDPR impone ai titolari del trattamento che hanno reso pubblici dati personali di informare i titolari che poi hanno successivamente riutilizzato siffatte informazioni attraverso link, copia e riproduzione. L’obbligo di informazione non si applica altresì ai fornitori dei motori di ricerca quando si limitano solo ad indicizzare in maniera automatica informazioni rese disponibili da terzi, attraverso un procedimento di memorizzazione temporanea e di messa a disposizione degli utenti di Internet, il tutto secondo un determinato ordine di preferenza.

Basi giuridiche per una richiesta di deindicizzazione ai sensi del GDPR

L’articolo 17, paragrafo 1, stabilisce quali sono i principi generali per poter richiedere la cancellazione dei delle informazioni personali dai motori di ricerca, come Google, di seguito elencati:  i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati.  Questa disposizione consente a un interessato di chiedere la deindicizzazione delle informazioni personali che lo riguardano rese accessibili per un periodo superiore a quello necessario per il trattamento ad opera del fornitore del motore di ricerca. Nell’ambito del diritto di chiedere la deindicizzazione, deve essere raggiunto un equilibrio tra la tutela della vita privata e gli interessi degli utenti di Internet ad avere accesso all’informazione. L’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento:  in questo caso il fornitore del motore di ricerca si sarebbe avvalso del consenso dell’interessato quale base legale per il trattamento. L’articolo 17, paragrafo 1, del RGPD solleva infatti la questione della base legale del trattamento utilizzata da un fornitore del motore di ricerca per produrre i risultati del motore di ricerca, tra cui i dati personali; l’interessato esercita il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2, del RGPD; Il diritto di opporsi al trattamento è stato previsto dall’articolo 14 della direttiva e ha costituito un fondamento giuridico delle richieste di deindicizzazione sin dalla sentenza Costeja; i dati personali sono stati trattati illecitamente; Il concetto de quo deve interpretarsi estensivamente quale violazione di una disposizione di legge diversa dal RGPD. Tale interpretazione deve basarsi su elementi oggettivi alla luce del diritto o della giurisprudenza nazionali. Per esemplificare, una richiesta di deindicizzazione è accolta laddove l’indicizzazione è stata vietata espressamente da un’ordinanza del Tribunale; la cancellazione adempie un obbligo legale. La necessità di adempiere un obbligo legale può derivare da un’ingiunzione, da una espressa previsione del diritto interno o dell’Unione in quanto sussiste un «obbligo legale alla cancellazione» o dalla semplice violazione del periodo di conservazione da parte del fornitore del motore di ricerca;  i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione a minori.

La direttiva del Consiglio, dell’8 giugno 2000, fornisce una definizione ampia e ambigua del concetto di «offerta diretta di servizi della società dell’informazione». Essa indica soprattutto che questi servizi «abbracciano una vasta gamma di attività economiche svolte in linea (on line)», ma specifica che non si tratta esclusivamente di «servizi che portano a stipulare contratti in linea ma anche di servizi non remunerati dal loro destinatario, nella misura in cui costituiscono un’attività economica, come l’offerta di informazioni o comunicazioni commerciali in linea o la fornitura di strumenti per la ricerca, l’accesso e il reperimento di dati», definendo poi i criteri di un’attività economica. Non è detto che l’interessato non possa scegliere più di un motivo da porre a fondamento della propria richiesta. Le linee guida italiane, altresì, puntualizzano per ogni motivo succitato un preciso commento al fine rendere chiaro agli utenti quando e come orientarsi ponendo a base della richiesta di cancellazione delle notizie web l’uno o l’altro motivo.

Clicca qui  per il modulo delle linee guida del garante Privacy italiano sulla cancellazione delle notizie da Google.

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