Giurisprudenza: Diritto all’Oblio e Libertà di Stampa

Negli ultimi giorni si sta ampiamente discutendo sulla valenza del diritto all’oblio, che vede da una parte i sostenitori (nel caso specifico il Senato italiano) e dall’altra i contrari, come la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo (Cedu) e la Federazione nazionale stampa italiana (Fnsi). In particolare, si evince come i due enti ritengono che la libertà di stampa debba prevalere sul diritto all’oblio, ovvero il diritto che concede al soggetto interessato di ottenere la rimozione di una notizia in cui compaiono i suoi dati personali, in quanto danneggiano la sua reputazione. Tale cancellazione deve essere fatta sia alla fonte originale, quindi dagli archivi dei giornali e anche dalle pagine web in cui tali informazioni sono contenute.

La Cedu, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo ritiene che la libertà di stampa non può essere sopraffatta dal diritto reputazionale dell’individuo, in quanto – come dichiara anche il vicepresidente di commissione ed esponente del Mdp, Felice Casson – in linea con il giudizio di Strasburgo ritiene che “va tutelata la libertà di stampa e la garanzia di poter fare ricerche storiche”. Come sostiene Casson in sostanza la reputazione dell’individuo non può influire sulle vicende di cronaca, a meno che non vi sia stata una condanna definitiva. Dello stesso avviso rimane anche la Cedu, la quale confida nella potenzialità dei giornali, che sono considerati come un valore aggiuntivo per la società, in quanto fungono come fonti sia passate che anche per le ricerche future. E’ stato proprio tale motivo che ha condotto la Cedu nella sentenza del 19 ottobre (71233/13) che ha negato il diritto all’oblio ad un uomo d’affari ucraino, Fuchsmann, residente in Germania, il quale era stato diffamato dal New York Times che raccontava dei suoi rapporti con la criminalità. Al signor Fuchsmann è stata negata la rimozione dei suoi dati personali associati a tale notizia sia dai Giudici di Strasburgo sia dalle istanze tedesche.

La Cedu infatti ritiene che il diritto all’oblio abbia senso solo quando effettivamente un Giudice abbia rilevato che vi è stata una diffamazione sul web ai danni del soggetto interessato. Tuttavia, la Commissione di Giustizia del Senato italiano, in maniera totalmente opposta, ritiene all’interno dell’emendamento che spetta al Garante per la Privacy valutare se cancellare una notizia diffamatoria, anche qualora non vi sia ancora una sentenza definitiva che attesti l’avvenuta diffamazione. Nel frattempo la Commissione di giustizia del Senato italiano si sta proprio adoperano in questi giorni sul disegno di legge sulla diffamazione.

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