Tribunale Milano condanna Facebook per concorrenza sleale

Concorrenza sleale e violazione del diritto d’autore” è l’accusa mossa dai ragazzi di Business Competence al “gigante” Facebook (in particolare a Facebook s.r.l.; Facebook Ink. e Facebook Ireland LTD), per tutelare la loro impresa nata pochi anni fa, alle porte di Milano. L’accusa di violazione del diritto d’autore è avvenuta in seguito alla creazione e al lancio da parte di Facebook di Nearby, app “gemella” di quella di Business Competence. Tale applicazione avrebbe infatti comportato un danno alla piccola società, poiché come spiega Sara Colnago, amministratore delegato della società “Dopo l’impennata iniziale dei download, il trend di Faround avrebbe infatti avuto una battuta d’arresto dopo il lancio di Nearby, avvenuto pochi mesi dopo l’ammissione della app tra quelle autorizzate a utilizzare le funzionalità di Facebook”. Con la seguente sentenza  (ancora non definitiva) il Tribunale ha inibito alle società del gruppo Facebook ogni ulteriore utilizzo dell’applicazione “Nearby” per il territorio italiano ed ha disposto la pubblicazione del dispositivo del provvedimento sui due quotidiani nazionali nonché, per almeno quindici giorni, sulla pagina iniziale del sito internet di Facebook.

Come funziona la giurisdizione in questo casi? La giurisdizione risponde che per le app usate in Italia vale la legge italiana. Per i giudici italiani è stato violato l’interesse protetto (il diritto d’autore), poiché l’app Nearby di proprietà di Facebook è diffusa, distribuita e utilizzata mediante dispositivi mobili presenti anche sul territorio italiano. Infatti, il paese in cui è avvenuto il danno all’app Farount di Business Competence, è l’Italia, ed è a questo che la giurisdizione deve fare riferimento. Per tale motivo “Facebook Italia” è stato ritenuto anch’esso responsabile con le altre società menzionate, concorrendo “per espressa ammissione, nell’attività di commercializzazione dei servizi Facebook sul territorio dello Stato”.

Perchè Facebook è stato accusato di violazione del diritto d’autore? A tal proposito il Tribunale di Milano ha ritenuto di vagliare le diverse questioni, tra cui anche la questione se l’app “Faround” sia un’opera dell’ingegno con carattere creativo. L’art 1 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d’autore afferma che “Il concetto giuridico di creatività non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nella legge del 1941, di modo che, affinché un’opera dell’ingegno riceva protezione a norma di detta legge, è sufficiente la sussistenza di un “atto creativo”, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore”. Di conseguenza la creatività non può essere esclusa poiché l’opera è ritenuta di idee e nozioni semplici, “comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia”. Inoltre La tutela del diritto d’autore ha per oggetto non la sola riproduzione, ma anche “l’adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione” dell’opera, che devono essere autorizzate in linea generale dall’autore.

La condanna di “concorrenza sleale” contro Facebook, è avvenuta poiché il social network – secondo la sentenza dei giudici – si è appropriato degli investimenti altrui per la creazione di un’opera dotata di rilevante valore economico. Ovvero: per il Tribunale di Milano, l’azienda di Zuckerberg si era inizialmente manifestata come uno strumento utile  agli sviluppatori di nuove idee per lo sviluppo di applicazioni originali, che potessero essere utilizzate dagli utenti di Facebook. Successivamente alla fase in cui Facebook collaudava o meno i vari progetti, si instaurava con gli utenti delle app valide un “contatto sociale qualificato” da cui derivavano obblighi di buona fede, affidamento e correttezza. Tale attività di analisi di Facebook, assolutamente non poteva avere finalità commerciali, che in tal senso avrebbero significato un avvalersi improprio del lavoro e degli investimenti altrui.

Leave a Reply