Riforma Cartabia: le novità introdotte sul Diritto all’Oblio

La legge sulla riforma della Giustizia penale, che porta la firma della Guardasigilli Marta Cartabia è la risposta al complesso di interventi normativi avanzato dall’Europa che, dal canto suo, ha assicurato il proprio supporto in relazione al programma “Next Generation Eu”. Più precisamente, lo scopo della riforma della Giustizia Penale è quello di diminuire del 25% il tempo medio e il numero dei processi penali, così da ottimizzare e velocizzare il sistema della giustizia italiana. Ma non solo. La Riforma Cartabia introduce anche importanti novità in merito alla cancellare notizie dai motori di ricerca e al diritto all’oblio

Riforma Cartabia: ecco cosa prevede

La riforma avanzata dalla Cartabia, però, sancisce lo stop alla prescrizione in Appello e in Cassazione, previsto già in precedenza da Bonafede. Tuttavia, questo stop viene calmierato da una “dichiarazione di improcedibilità”, che automaticamente entra in vigore, quando i limiti temporali stabiliti vengono superati. Senza tener conto della prescrizione, poi, il processo penale si ferma dopo due anni in Appello e dopo un anno in Cassazione, ad eccezione dei reati a cui non si applica la prescrizione, perché punibili con l’ergastolo, e quei reati di particolare gravità. In particolare, per questi ultimi, l’improcedibilità scatta dopo tre anni per l’Appello e dopo 18 mesi per la Cassazione. Inoltre, la riforma Cartabia ha messo in preventivo due interventi correttivi: uno stop ai termini per l’improcedibilità, che richiama l’intervento finalizzato all’interruzione del decorso della prescrizione; la conservazione degli effetti civili delle condanne in primo grado, la cui validità rimane inalterata, anche se in Appello o in Cassazione viene decretata l’improcedibilità. Inoltre, la legge di Riforma della Giustizia Penale sancisce l’assunzione di 20mila persone in più, tra cui 16.500 assistenti di magistrati. La Legge Cartabia, però, verrà attuata per gradi, trovando applicazione per tutti quei reati commessi dopo il 1° Gennaio 2020. In questo modo, fino al 31 dicembre 2024, il percorso sarà il seguente: i tempi dei processi seguiranno un arco temporale pari a tre anni in Appello, un anno e sei mesi in Cassazione, con la possibilità di proroga per un anno in Appello e di sei mesi in Cassazione. Questa eventualità, però, è applicabile unicamente ai processi condotti in via ordinaria mentre, attraverso un ricorso in Cassazione, sarà possibile opporsi alla proroga. I processi che toccano i reati di associazione di stampo mafioso, terrorismo, violenza sessuale e traffico di droga sono soggetti ad una proroga senza limiti, seppur il differimento debba essere accompagnato da una valida motivazione del giudice, in base alla reale complessità del processo stesso. In più, il reato per aggravante mafiosa apre alla possibilità di conseguire due proroghe in più, con un’estensione temporale di sei anni in Appello e tre anni in Cassazione. Infine, dal 1° gennaio 2025, entreranno in vigore le seguenti misure: due o più anni di proroga per i processi in appello, un anno e sei mesi, invece, per la Cassazione; ancora, per i reati di associazione di stampo mafioso, terrorismo, violenza sessuale e traffico di droga, costituendo reati di particolare gravità, è ancora prevista l’illimitata possibilità di proroga, ma sempre accompagnata da una giusta motivazione del giudice e con possibilità di ricorso in Cassazione. Tuttavia, per il reato di aggravante mafiosa, le proroghe presentabili sono soltanto due e, per questo motivo, il processo non potrà durare più di cinque anni in Appello e più di due anni e mezzo in Cassazione.