Riforma Cartabia: come cambia il Diritto all’Oblio

Il diritto all’oblio è un’estensione del cosiddetto diritto alla privacy, ed è comunemente conosciuto come il diritto a essere “dimenticati” o, meglio, a non essere più ricordati per fatti che in passato sono stati oggetto di cronaca. Tramite l’esercizio di tale diritto, è possibile ottenere la cancellazione dei propri dati personali che sono stati resti pubblici dalla stampa o dai motori di ricerca. Con la Riforma Cartabia (che prende il nome dal ministro della Giustizia che l’ha elaborata e proposta), infatti, chi risulta assolto può richiedere la cancellazione di tutte le notizie dei procedimenti penali instaurati. Più precisamente, non si tratta di una cancellazione vera e propria dei contenuti dai siti che avevano pubblicato la notizia, ma di una “deindicizzazione”, che però ha lo stesso effetto: impedire che quell’informazione sia rintracciata da chi effettua una ricerca digitando il nome e il cognome di un soggetto.

Diritto all’oblio, l’emendamento Costa-Magi

Grazie alla Riforma Cartabia quindi, cambiano le modalità di richiesta di cancellare notizie da Google, ad esempio, e chi è stato assolto può chiedere e ottenere la deindicizzazione dei propri dati sul web. In sostanza, con il nuovo emendamento a firma Costa e Magi, il fatto storico resta, ma non è più rintracciabile, e quindi visibile, in rete. Prima della Riforma l’iter per la cancellazione dei propri dati da Internet era piuttosto tortuoso. Iniziava con una domanda di deindicizzazione a Google (il più delle volte non accolta) e proseguiva con il ricorso al Garante privacy o all’autorità giudiziaria. D’ora in avanti, invece, il procedimento è automatico e senza discrezionalità da parte del giudice. La nuova legge, infatti, prevede espressamente l’obbligo di deindicizzazione.

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Requisiti per richiedere il diritto all’oblio

Gli indagati o imputati in procedimenti penali possono richiedere un provvedimento di deindicizzazione in caso di: decreto di archiviazione (per infondatezza della notizia di reato); sentenza di non luogo a procedere (riconosce l’infondatezza dell’accusa prima di iniziare il processo); sentenza di assoluzione (riconosce che il fatto non sussiste, non costituisce reato o l’imputato non l’ha commesso). Una volta inoltrata la richiesta di deindicizzazione, se il prestatore non adempie entro il termine di 7 giorni, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali. Basta, infatti, dimostrare di aver inoltrato a richiesta ai prestatori di servizi dell’informazione il trascorrere dei sette giorni. Con la Riforma Cartabia il diritto all’oblio prevale sul diritto all’informazione, o meglio, sul diritto di cronaca, ma semplifica le procedure davanti al Garante della Privacy.

 

 

 

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