Rettificare una Notizia su Internet

Rettificare una notizia su Internet o cancellare una notizia inesatta dai motori di ricerca? L’esercizio dell’attività giornalistica comporta la quotidiana diffusione in rete di una mole eccezionale di informazioni relative a una moltitudine di soggetti; attraverso la pubblicazione di notizie personali e articoli di cronaca, i dati personali di un numero indeterminato di persone vengono condivisi sul web senza che i diretti interessati ne abbiano alcuna notizia, in forza della libertà di manifestazione del pensiero e della copertura costituzionale che essa garantisce. Pur riconoscendo l’indiscutibile bontà del diritto di cronaca e dell’attività giornalistica, il loro esercizio deve avvenire nel rispetto dei diritti dei singoli cittadini, i cui dati personali e le informazioni attinenti alla vita privata sono troppe volte sacrificati in favore della libera – e talvolta incontrollata – manifestazione del pensiero. Alla luce di ciò, negli anni sono stati predisposti diversi strumenti di tutela diretti a contemperare le esigenze di cronaca con il diritto alla riservatezza del singolo.

Con la Legge 8 febbraio 1948 n. 47 (cosiddetta Legge sulla stampa) è stato introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, il Diritto alla rettifica dei dati personali errati, inesatti o diffamatori: secondo quanto previsto nell’art. 8, infatti, “Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente (…)  le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”. In ossequio a tale disposizione, chiunque ritenga che una notizia su internet sia sbagliata o lesiva della propria immagine e/o riservatezza può chiedere la rettifica delle informazioni personali pubblicate direttamente al Direttore o al Responsabile della testata giornalistica, sul quale grava l’obbligo di dare seguito alla richiesta in modo gratuito.

In particolare, il diritto di rettifica di una notizia su internet viene di norma esercitato attraverso l’invio di una dichiarazione, a firma dell’interessato o del suo legale, che rechi la correzione e/o l’aggiornamento dei dati personali pubblicati dal giornale intimato, il quale è tenuto a darvi esecuzione “non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono”. Queste disposizioni di Legge sono importanti per chi non possa avvalersi del diritto a cancellare notizie da Internet.

La diffusione su scala mondiale della rete internet ha poi imposto al Legislatore italiano di estendere anche ai giornali online l’obbligo di rispettare il diritto di cui all’art. 8 L. 47/1948; con le leggi 103/1975, 223/1990 e 62/2001 il diritto di rettifica deve ritenersi applicabile anche a quelle rese pubbliche da testate giornalistiche online, televisive e  radiofoniche.

A livello europeo, il diritto alla rettifica di una notizia su internet ha trovato il suo personale riconoscimento nell’art. 16 (Diritto di rettifica) del Regolamento UE/679/2016 (meglio noto come G.D.P.R., General Data Protection Regulation), a norma del quale “L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa”.Così facendo, si è giunti ad un accettabile compromesso tra il diritto di cronaca e il diritto di rettifica dei dati personali su internet, posti sullo stesso piano alla luce dei diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione italiana.

Il singolo interessato potrà quindi tutelare i dati personali che lo riguardano da un illegittimo trattamento sul web grazie, innanzitutto, al Diritto di rettifica di una notizia su internet e, in secondo luogo, al Diritto all’oblio; disciplinato dall’art. 17 G.D.P.R. il singolo cittadino ha il diritto di chiedere la cancellazione dei dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo al Titolare del trattamento, sul quale grava l’obbligo di provvedervi qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge. In questi casi è possibile eliminare informazioni personali dai motori di ricerca attraverso la richiesta di cancellazione ai sensi della legislazione europea sulla privacy.

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