Il Garante è quella Autorità preposta a vigilare sulla corretta applicazione del GDPR, dirime le controversie tra chi vuole vedersi riconosciuto il proprio diritto all’oblio ed i motori di ricerca, ed altresì commina sanzioni in caso di violazioni accertate delle norme sulla privacy, come nel recente caso di Sky Italia. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali (G.P.D.P.) nella riunione tenuta in data 29 ottobre 2020 alla quale hanno preso parte: il Prof. Pasquale Stanzione, presidente, la Prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’Avv. Guido Scorza, componenti ed il dott. Claudio Filippi, vicesegretario generale, si è espresso nel merito avverso una richiesta di rimozione da parte dell’interessata XX ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE nr. 679/2016, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati a contenuti riguardanti notizie di gossip con riferimento alla propria vita personale, nonché la sua partecipazione ad un concorso di bellezza di rilievo nazionale risalente a più di dieci anni prima. Clicca qui per leggere il provvedimento integrale. L’interessata XX – in data 16 ottobre 2019 – ha rivendicato il suo diritto ad escludere in rete in associazione al proprio nominativo di informazioni ormai risalenti nel tempo e rispetto alle quali non reputava sussistente alcun interesse pubblico attuale ad averne conoscenza. In Nota del 31 ottobre 2019 l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste della reclamante.
Google LLC con Nota del 12 dicembre 2019 affermava di: aver provveduto a disporre il blocco degli URL indicati con i nn. da 1 a 19, dalle versioni europee dei risultati di ricerca per “le query correlate al nome della reclamante”; aver già dato seguito alle richieste dell’interessata anteriormente alla presentazione del reclamo con riferimento agli URL indicati con i nn da 1 a 6; non aver individuato il nome della reclamante nei contenuti collegati agli URL indicati con i nn. da 1 a 73 e di aver pertanto adottato “misure manuali per impedire il posizionamento” delle relative pagine tra i risultati associati al nome della medesima nelle versioni europee del motore di ricerca, segnalando altresì che uno degli URL riportati, e riferiti ad un video diffuso su Youtube, non risulta correttamente riportato non consentendo, con riguardo ad esso, di effettuare alcuna valutazione; di non poter, infine, accogliere la richiesta di rimozione (con riguardo agli ulteriori URL) non reputando sussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, trattandosi di articoli e video afferenti alla partecipazione dell’interessata ad un concorso di bellezza di rilievo nazionale, informazioni queste ultime che sarebbero collegate all’attuale ruolo ricoperto dall’interessata in qualità di modella professionista. La reclamante allora con Note del 20 dicembre 2019 ha contestato il diniego opposto da Google, eccependo di non ricoprire alcun ruolo pubblico, né di svolgere l’attività di modella professionista e rilevando altresì che tali informazioni, risalenti ad oltre dieci anni prima, non potrebbero ritenersi di interesse pubblico attuale anche nell’ipotesi in cui tale professione fosse tuttora svolta.
Ai sensi dell’art. 57 par. 1, lett. f), del Regolamento, il Garante ritiene doversi tener conto del fatto che le informazioni riguardanti la manifestazione, in quanto evento rientrante nella tradizione nazionale, risultano tuttora rinvenibili in rete anche attraverso la presenza di un apposito sito web dedicato ad essa ed all’interno del quale, unitamente alle notizie attuali, sono resi disponibili anche i dati riferiti alle edizioni passate, ivi inclusi i nominativi delle partecipanti, garantendo in tal modo la soddisfazione di un più generale diritto di ricerca degli utenti della rete, nonché dell’interesse di tipo storico-documentaristico ad esso collegato; prende atto di quanto dichiarato da Google LLC in ordine all’adozione delle misure adottate per disporre il blocco, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessata, degli URL indicati con i nn. da 1 a 19, nonché di quelli indicati con i nn da 1 a 6 e ritiene pertanto, rispetto ad essi, che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità; prende atto che, con riguardo ad uno degli URL indicati dall’interessata – precisamente quello indicato come https://… indicato a pag. 9 – l’erronea indicazione di esso nell’atto di reclamo e l’assenza di successiva integrazione nel corso del procedimento non ha consentito di effettuare le richieste valutazioni; dichiara il reclamo fondato con riferimento ai restanti URL e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di rimuovere gli stessi quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessata, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento. Ai sensi dell’art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto.