Provvedimento del 12 novembre 2020 nr. 223, rimozione di URL lesivi

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali (G.P.D.P.) nella riunione tenuta in data 12 novembre 2020 alla quale hanno preso parte: il Prof. Pasquale Stanzione, Presidente, la Prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, Vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’Avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale si è espresso nel merito avverso una richiesta di rimozione formulata dall’interessato XX nei confronti di Google LLC relativamente al mancato e pieno accoglimento da parte di quest’ultimo dell’esercizio del diritto all’oblio in violazione dell’art. 17 del Regolamento UE (679/2016).

Il fatto

Analizziamo il provvedimento che può essere scaricato integralmente cliccando qui. La vicenda trae origine dal reclamo presentato al Garante ai sensi dell’art. 77 del Regolamento attraverso cui l’interessato XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dei risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL (234) collegati ad articoli contenenti notizie relative ad una vicenda giudiziaria connessa a fatti risalenti ad oltre 30 anni fa rispetto ai quali è stata ottenuta anche la riabilitazione della reputazione del soggetto. L’interessato XX rappresentava nello specifico che rispetto alla condanna per il reato di falso ideologico comminatagli con sentenza del https://servizilegaliweb.it/web-reputation novembre 1989 (rispetto alla regolarità del proprio percorso di laurea) avesse già ottenuto la riabilitazione da parte del Tribunale con provvedimento del gennaio 2013 ed in tal senso, la reperibilità in rete di articoli che si riferissero a tale notizia, dandone una lettura distorta degli accadimenti, fosse lesiva della propria immagine e reputazione in considerazione di non essere egli un “personaggio pubblico o rivestente cariche pubbliche”.

Le determinazioni di Google

Google LLC in prima battuta (nota del 13 maggio 2020), con riguardo solo ad alcuni degli URL (Gruppo A – da 1 a 43 e Gruppo C – da 95 a 239) oggetto di richiesta di rimozione, comunica all’interessato di averli bloccati nelle versioni europee dei risultati di ricerca per le query correlate al suo nome, c.d. deindicizzazione, e contestualmente di non poter accogliere l’istanza dell’interessato rispetto alla cancellazione dei restanti URL (Gruppo B – da 44 a 94) per i seguenti motivi: Insussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio su quegli articoli che fanno riferimento a notizie diverse rispetto alla vicenda descritta nel reclamo e non citate nell’atto, ovvero che ne contengono riferimenti che assumono veste secondaria o aggiornati con gli sviluppi della vicenda; sussistenza di un interesse pubblico alla conoscibilità delle informazioni in considerazione del ruolo pubblico rivestito dal reclamante qualificato come “noto uomo di affari” e che, trattandosi di notizie risalenti al 2014 e riferibili a condotte di rilevanza penale, non può ritenersi sussistente il requisito del “trascorrere del tempo” ai fini del riconoscimento del diritto all’oblio; contrasto con l’art. 17 del d.lgs. n. 70/2003 il quale stabilisce che un “Internet Service Provider – quale appunto il motore di ricerca Google – non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza…”;

La decisione del Garante per la Protezione dei dati personali

Prende atto di quanto dichiarato dal titolare del Trattamento riguardo alla rimozione degli URL (Gruppo A e del Gruppo C) di cui alla sua nota del 13 maggio 2020 e ritiene che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità. Dichiara fondato il reclamo con riferimento alla richiesta di rimozione degli URL identificati nel Gruppo B e per l’effetto ordina a Google LLC ai sensi dell’art. 58. par. 2, lett. c) del Regolamento di rimuovere entro 20 giorni i predetti URL dai risultati di ricerca effettuati a partire dal nominativo dell’interessato.

 

 

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