Per cancellare notizie da Google è necessario un provvedimento di deindicizzazione

A seguito dell’approvazione definitiva da parte del Senato, in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il testo della nuova riforma di giustizia penale. Il Governo ha anche introdotto uno specifico provvedimento di deindicizzazione al fine di tutelare il diritto all’oblio per gli imputati o indagati, la cui posizione è stata definita con: archiviazione, assoluzione o non luogo a procedere.

Diritto all’oblio per indagati e imputati

L’art. 17 del GDPR disciplina il diritto all’oblio, elencando i casi in cui l’interessato può ottenere la cancellazione dei suoi dati personali dal titolare del trattamento, al fine di tutelare la propria riservatezza e reputazione. La nuova riforma di giustizia ha delineato un perimetro abbastanza ristretto entro il quale può essere tutelato, in termini assoluti, il diritto all’oblio. Nello specifico, se un procedimento penale volge al termine in senso favorevole all’imputato o indagato, nei tre casi che abbiamo citato precedentemente (assoluzione, archiviazione, non luogo a procedere), il diritto alla deindicizzazione dei contenuti ottiene una piena tutela non suscettibile di bilanciamento con degli interessi contrapposti. In tutte le altre casistiche, invece, l’interessato ha la facoltà di richiedere la deindicizzazione delle notizie relative a condanne o procedimenti penali, solo nel caso in cui ricorrano i presupposti elencato dall’Art. 17 del GDPR come, ad esempio, il decorso del tempo o l’insussistenza di interesse pubblico. Come cancellare notizie da Google?

Il provvedimento di deindicizzazione

La nuova riforma ha delineato quali sono i presupposti affinché si possa ottenere il provvedimento di deindicizzazione, anche se non è stata definita né la forma né altri aspetti procedurali, nonostante il riferimento piuttosto esplicito “all’emissione di un provvedimento” lascia presupporre un’introduzione necessaria si una specifica sequenza giurisdizionale o procedimentale. Ad oggi, in base alla disciplina vigente (art. 17 GDPR), il diritto all’oblio è rimesso ad una dinamica “privatistica”, in quanto il soggetto interessato può richiedere la deindicizzazione o cancellazione dei contenuti direttamente al titolare del trattamento dati. Soltanto dopo un riscontro negativo della richiesta si ha la possibilità di predisporre un reclamo al Garante Privacy ed eventualmente adire l’autorità giudiziaria. Un altro aspetto molto importante sarà quello di definire la portata territoriale di questi provvedimenti di deindicizzazione, soprattutto tenendo in considerazione l’esigenza di garantire un’effettiva tutela nello spazio globale e territoriale della rete. Proprio su questo aspetto si è da poco pronunciata la Corte di Giustizia, precisando che i gestori dei motori di ricerca sono tenuti ad effettuare la deindicizzazione delle informazioni richieste dal soggetto interessato soltanto nell’ambito territoriale di tutti gli Stati dell’Unione Europea.

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