Nuova autorizzazione al Trattamento Dati Personali per Liberi Professionisti

A fine anno, sulla Gazzetta Ufficiale del Garante per la Protezione dei Dati Personali, è stata pubblicata l’Autorizzazione numero 4/2016 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti. L’Autorizzazione, inserita nel Registro dei Provvedimenti del Garante, avrà effetto fino al 24 Maggio 2018, dopodiché sarà applicato il Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche dal  trattamento dei dati personali e sulla circolazione di tali dati). I liberi professionisti in Italia, fino a quella data, potranno dunque trattare i dati personali dei loro clienti, nonché comunicare e diffondere a soggetti pubblici o privati, nei limiti ”strettamente pertinenti all’espletamento dell’incarico conferito e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale”.

I liberi professionisti, una volta applicata questa autorizzazione da parte del Garante, non sono tenuti a presentare richieste di autorizzazione al trattamento dei dati. Laddove si dimostri che un libero professionista tratti, comunichi o diffonda dati personali dei loro clienti violando i termini dell’incarico professionale, esso sarà perseguibile come un qualunque cittadino che commetterebbe una azione illecita nei confronti di dati personali protetti dalla privacy. E’ fatta salva l’eccezione per la quale, ai sensi dell’articolo 41 del Codice in materia di trattamento dei dati personali, il trattamento non autorizzato sia giustificato “da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali”.

Il libero professionista può trattare i dati sensibili del cliente unicamente con logiche e organizzazione in misura strettamente necessaria all’incarico conferito dal cliente; resta fermo l’obbligo di informare l’interessato quando i dati sono raccolti presso terzi, con necessaria acquisizione del consenso scritto.

In ambito legale, le finalità del trattamento dei dati personali dei loro clienti da parte dei liberi professionisti, possono essere in funzione dello svolgimento di azioni investigative difensive, anche a mezzo di sostituti tecnici e di consulenti, laddove sia idoneo alla procedura di difesa di un diritto. Il libero professionista può accedere ai dati e ai documenti amministrativi anche in casi del tutto particolari, come ad esempio nei casi previsti dall’articolo 60 del Codice in Relazione ai Dati sullo Stato di Salute e sulla Vita Sessuale. Il Garante dei Dati, rinnovando l’Autorizzazione ad accedere ai dati sensibili da parte dei liberi professionisti, ha specificato che esso è applicabile esclusivamente ai professionisti iscritti in Ordini professionali, dunque avvocati, notai, commercialisti, e via dicendo.

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