Novità sulla Rimozione di Notizie da Google

Grazie all’evoluzione giurisprudenziale, prima ancora che normativa, viene introdotto nel nostro ordinamento il c.d. “diritto all’oblio” o “all’essere dimenticati” disciplinato, oggi, dall’art. 17 del Regolamento (UE) nr. 679/2016 sulla protezione dei dati personali. Il richiamato articolo stabilisce una serie di motivi in presenza dei quali l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo ad esempio nel caso in cui i propri dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per i quali sono stati raccolti o trattati o quando si sia revocato il consenso al trattamento o quando ancora i dati siano stati raccolti in maniera illecita. Allo stesso modo l’art. 17 stabilisce che non può essere esercitato il diritto alla cancellazione quando il trattamento dei dati risulti essere necessario per soddisfare alcune esigenze come ad esempio l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione oppure ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica. Nello specifico e al fine di poter esercitare il diritto all’oblio bisogna comprendere quando il trattamento dei dati personali è necessario per esercitare la libertà di espressione e informazione o di archiviazione nel pubblico interesse  l’ultima parola spetta all’Autorità (Garante Privacy o Giudice).

Diritto all’Oblio: cosa dice il Garante Privacy

Si veda ad esempio il Provvedimento del 12 novembre 2020 nr. 223 adottato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (G.P.D.P.) attraverso cui – in seguito al reclamo presentato allo stesso ai sensi dell’art. 77 del Regolamento da parte dell’interessato contro Google LLC, per la rimozione dei risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di nn. 234 URL collegati ad articoli contenenti notizie relative ad una vicenda giudiziaria connessa a fatti risalenti ad oltre 30 anni fa rispetto ai quali è stata ottenuta la riabilitazione – ha ordinato a Google ai sensi dell’art. 58. par. 2, lett. c) del Regolamento di rimuovere entro 20 giorni gli URL, oggetto di reclamo, dai risultati di ricerca effettuati a partire dal nominativo dell’interessato. L’interessato  in quella sede aveva giustamente osservato e fatto presente al Titolare del Trattamento, Google LLC, che con riguardo alla condanna per il reato di falso ideologico comminatagli con sentenza del novembre 1989 (rispetto alla regolarità del proprio percorso di laurea) avesse già ottenuto la riabilitazione da parte del Tribunale con provvedimento del gennaio 2013 ed in tal senso, la reperibilità in rete di articoli che si riferissero a tale notizia, dandone una lettura distorta degli accadimenti, fosse lesiva della propria immagine e reputazione in considerazione di non essere egli un “personaggio pubblico o rivestente cariche pubbliche”. Nel contrasto tra l’applicazione del diritto all’oblio e dell’opposto e contrario diritto all’informazione il Garante o il Giudice devono valutare l’interesse pubblico, concreto e attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che furono protagonisti di quelle vicende. La rievocazione di questi elementi è lecita solo se si riferisce a personaggi che suscitino nel presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà sia per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva. Ecco che il Garante nel provvedimento nr. 223/2020 ha ritenuto prevalente il diritto dell’interessato alla riservatezza.