Cancellare Notizie da Internet attraverso le procedure Webmaster (rimuovere URL da Google) ed i Regolamenti sulla protezione dei dati. Con l’avvento del nuovo Regolamento europeo 679/2016 (meglio noto come G.D.P.R., General Data Protection Regulation) in materia di protezione dei dati personali, l’interesse collettivo si è concentrato sulle problematiche connesse alla privacy sul web e alle procedure per far sparire notizie da Internet.
Concetti quali il Diritto all’oblio, la deindicizzazione dai risultati dei motori di ricerca o il diritto alla riservatezza del singolo interessato sono divenuti termini di uso comune tra gli internauti, la cui attenzione verso questi nuovi temi è stata sensibilizzata dalla massiccia pubblicazione di contenuti, articoli di giornale e guide per non subire indebite violazioni dei diritti connessi alla privacy. Per poter capire quali siano gli strumenti ottimali da utilizzare, occorre prima individuare quali siano le Leggi UE per cancellare le notizie da internet, così da avere un quadro completo delle soluzioni a disposizione degli interessati (ai sensi del G.D.P.R., così vengono definiti i soggetti cui fanno diretto riferimento i dati personali). Innanzitutto, fonte primaria è senza dubbio il citato G.D.P.R.: formalmente approvato nel 2016, il Legislatore europeo, conscio delle difficoltà che la sua immediata applicazione avrebbe comportato negli ordinamenti dei singoli Stati membri, ha posticipato al 25 maggio 2018 la diretta operatività delle sue norme sul territorio europeo. In merito al contenuto del Regolamento, tra le varie enunciazioni di principio e capisaldi in materia di privacy, la norma che senza dubbio ha ricevuto maggiori attenzioni da parte dei media è quella contenuta nell’art. 17 G.D.P.R.: il diritto alla cancellazione dei dati personali (meglio noto come diritto all’oblio) riconosce ad ogni interessato il diritto di chiedere la rimozione dei dati che lo riguardano e, conseguentemente, impone ad ogni Titolare del trattamento di provvedere, senza ingiustificato ritardo, alla cancellazione delle informazioni illecitamente trattate. Ma il GDPR non è solo diritto all’oblio. Al fine di garantire una protezione adeguata, l’Unione Europea ha predisposto diversi livelli di tutela per i dati personali presenti sul web: dal più lieve diritto di accesso dell’interessato di cui all’art. 15 G.D.P.R. (secondo il quale è possibile richiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali e, quindi, ottenerne l’accesso) al diritto di rettifica sancito dall’art. 16 G.D.P.R., in forza del quale l’interessato che non abbia diritto alla cancellazione delle informazioni personali (perchè privo dei requisiti richiesti per il valido esercizio del diritto all’oblio) può chiederne la rettifica e/o l’integrazione senza ingiustificato ritardo.
Sebbene gli Stati UE abbiano avuto a disposizione un biennio per prepararsi al G.D.P.R.e alle sua novità, in pochi hanno accolto con tranquillità l’avvento del 25 maggio trascorso: si pensi all’Italia, dove il decreto di adeguamento del vigente Codice Privacy alle leggi UE per cancellare le notizie da internet è stato adottato diversi mesi dopo la scadenza ultima prevista da Strasburgo. Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (entrato materialmente in vigore il 19/09/2018) reca le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del G.D.P.R., relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati, abrogando così la direttiva 95/46/CE che ha rappresentato, in precedenza, la fonte primaria nel settore della privacy. Nel corpus del decreto il Legislatore italiano non ha voluto discostarsi troppo dalla disciplina dettata a livello europeo, curandosi però di dare maggiore chiarezza a quelle parti che – volutamente – sono rimaste indefinite, così da lasciare i singoli Stati UE liberi di armonizzare la disciplina europea con quella codicistico-processuale nazionale nel modo più consono a ciascun ordinamento (ad esempio le norme sulla competenza territoriale per la proposizione del ricorso all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 140bis del nuovo Codice Privacy, modificato proprio dal D.Lgs. 101/2018).