Il diritto all’oblio, così come interpretato anche da Google, fa riferimento al diritto alla deindicizzazione di pagine che possono costituire un precedente pregiudizievole per la reputazione di una persona. Con l’evoluzione della cronaca, ad oggi non basta più una tutela limitata al tribunale, ma è necessario una salvaguardia più efficace.
Il diritto all’oblio: definizione
L’utente, che intenda vantare il diritto all’oblio, non farà altro che avanzare una pretesa ad essere dimenticato. In particolare, ove vi siano contenuti attinenti a dati o informazioni che permettono un collegamento con l’identità di un individuo, si parlerà di diritto all’oblio. I dati personali, infatti, possono essere trattati solo quando vi è il consenso del soggetto cui i dati si riferiscano o qualora vi sia una ragione prevalente rispetto al diritto alla privacy. A tal proposito è importante richiamare il bilanciamento da esperire tra il diritto alla riservatezza, appunto, e il diritto all’informazione.
Diritto all’oblio e Google
Si dovrà aspettare la sentenza della Corte di Giustizia Europea nel 2014 perché Google deindicizzasse alcuni contenuti e che stabilisse in maniera compiuta il come fosse il diritto all’oblio secondo Google. Il GDPR, ha stabilito in tema di diritto all’oblio che nel momento in cui termina la finalità del trattamento, i dati devono essere rimossi e Google, in quanto responsabile dei predetti, è tenuto a rispettare quanto detto.
Tuttavia, la cancellazione dei dati non è automatica: c’è un apposito strumento per richiedere la deindicizzazione di una pagina.
Il modulo predisposto da Google
Il noto motore di ricerca ha predisposto un modulo per richiedere la rimozione di contenuti considerati lesivi.
Per ogni link di cui si chiede la deindicizzazione va inserita la motivazione. Poi ogni programma di Google, Youtube, Maps, ha un apposito modulo.
Limiti territoriali ed effettività della tutela
La richiesta di deindicizzazione per accedere al diritto all’oblio, oltre che essere molto lenta, ha comunque anche un’efficacia territoriale limitata.
Invero, la richiesta e la conseguente rimozione è limitata al Paese da cui proviene la domanda di cancellazione dei contenuti contestati, anche questi sono pubblicati in diversi Paesi.
Qualora, dunque, ci siano i presupposti legali per richiedere la rimozione del contenuto bisogna agire avendo a mente le tempistiche con cui si ottengono i risultati.
Lo stesso titolare del sito web è obbligato al rispetto del diritto all’oblio, in qualità di titolare dei dati personali. Qualora venga meno la finalità del trattamento dei dati è tenuto alla cancellazione.
Quindi il primo passo per avere una risposta rapida è chiedere al titolare del sito che ha pubblicato la notizia di deindicizzare il contenuto, in attesa dell’azione di Google.