In merito al diritto all’oblio nel codice privacy è intervenuta la giurisdizione italiana che ha ritenuto che il diritto all’oblio Internet potesse tutelare le persone fisiche, dichiarando inoltre che alcune pubblicazioni di cronaca potessero danneggiare il soggetto interessato, in merito alla sua reputazione lavorativa e personale. Nello specifico: qual’è la definizione diritto all’oblio e cos’è diritto all’oblio? Il diritto all’oblio è il diritto del cittadino di richiedere la cancellazione, l’indicizzazione e la memorizzazione dei suoi dati personali, e delle informazioni ad essi connesse, ai motori di ricerca (diritto all’oblio articolo). La Cassazione sul Diritto all’oblio ha dichiarato a questo proposito l’importanza del diritto alla riservatezza, disegnata dal Codice della privacy. Il diritto all’oblio nel Codice Privacy, sulla base del suddetto testo unico, ha affermato che i dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti per motivi espliciti e legittimi, devono essere esatti e se necessario aggiornati, pertinenti e non eccedenti le finalità di trattamento, oltre che non conservati per un periodo di tempo non superiore a quello previsto dalle medesime finalità.

Il Garante Della Privacy ha raccomandato ai giornalisti – in materia del trattamento dei dati personali rappresentati dai nomi di indagati nell’ambito dell’esercizio dell’attività giornalistica – che “la possibilità di diffondere queste informazioni deve tuttavia fare i conti con alcune garanzie fondamentali riconosciute a tali soggetti. Il giornalista deve valutare, ad esempio, se sia opportuno rendere note le complete generalità di chi si trova interessato da un indagine ancora in fase assolutamente iniziale, e modulare il giudizio sull’entità dell’addebito” (diritto all’oblio garante privacy). Le seguenti finalità informative e/o giornalistiche devono attenersi al cosiddetto “diritto all’oblio” degli utenti interessati. Tale diritto è inteso come quel diritto dell’individuo che richiedere di poter rimuovere i propri dati e le proprie informazioni che sono collegabili all’interno di notizie che trattano il reato in questione, associandolo al nominativo dell’utente.

La giurisprudenza sul diritto all’oblio afferma che il diritto ha funzione di esistere solo se le notizie del reato in questione sono risalenti ad un tempo remoto e soprattutto incompleti e non aggiornati in quanto privi dei successivi resoconti giornalistici circa le evoluzioni della notizia originariamente riportata. Inoltre il diritto all’oblio nel Codice Privacy afferma che i siti web devono considerare tutti quei diritti che il Codice della privacy protegge all’art. 2, in cui si dichiara che è importante che: “il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”. La violazione del diritto all’oblio può avvenire in diverse circostanze, ad esempio quando a distanza di tempo rispetto a quando è accaduto il fatto, viene riproposta la ri-pubblicazione del vecchio articolo. Ma in particolare, la violazione della privacy avviene soprattutto quando le informazioni riprodotte in rete risultano poi nel tempo incomplete dell’esito finale, come nel caso di una persona inizialmente indagata che viene menzionata in un articolo giornalistico, ma che successivamente viene assolta, senza che però questa notizia venga aggiunta come aggiornamento dell’articolo pubblicato precedentemente.

Il Garante della Privacy obbliga a coloro che vogliono ri-pubblicare o semplicemente far rimanere in modo permanente l’articolo contenente dati personali di terze persone, ad effettuare un’attenta valutazione, considerando sia se sia qualcosa che effettivamente è di interesse pubblico, sia se non lede il diritto all’oblio della persona in questione e infine se riguarda un personaggio pubblico o meno. Il Garante ha ritenuto infatti che vi debba essere anche una tutela di quei soggetti che,seppur hanno commesso un reato, hanno comunque il diritto nel tempo ad una nuova immagina sociale, priva di qualsiasi pregiudizi che nascono dalle notizie diffuse su Internet. Poiché infatti la diffusione dei dati personali che riguardano anche vicende risalenti nel tempo, possono ostacolare la vita privata e professionale del singolo individuo, nonostante egli abbia cercato di allontanarsi intraprendendo nuovi percorsi di vita personale e sociale diversi. Ciò avviene perché le ricerche effettuate che sono visibili sui risultati di ricerca (diritto all’oblio Internet), rischiano comunque di ripetersi nel tempo come se fossero sempre attuali, producendo effetti sugli interessati; questo – come sostiene il Garante – avviene perché “l’accesso alla rete Internet e il successivo utilizzo degli esiti delle ricerche effettuate attraverso gli appositi motori può avvenire per gli scopi più diversi e non sempre per finalità di ricerca storica in senso proprio”.

La Suprema Corte di Cassazione dichiara che il soggetto “leso” può tutelare la propria immagine sociale poiché, anche nel caso la notizia di cronaca sia reale, può comunque contestualizzare la notizia, chiedere l’aggiornamento dei dati, e nel caso fosse possibile la relativa cancellazione. La Corte inoltre afferma che: “Il motore di ricerca, nello specifico Google, quale search engine provider, svolge un’attività che implica un trattamento di dati (ai sensi della direttiva 95/46/CE, art. 2) differente rispetto a quello degli editori e dei siti web (scopo giornalistico), ed in particolare tale trattamento ha un’ingerenza più rilevante nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata della persona interessata che non la pubblicazione da parte dell’editore della suddetta pagina web” (diritto all’oblio Google). E’ possibile reperire le informazioni di una specifico caso nel quale è coinvolto il soggetto in questione, attraverso una ricerca che è in grado di partire dalla vicenda stessa (e quindi occorrerà avere già dettagli della vicenda medesima). La Corte mira a tutelare la reputazione dell’individuo e non semplicemente a rimuovere un evento dalla storia. Affinché i dati personali del soggetto siano tutelati dal codice della privacy, bisogna fare richiesta a Google, facendo riferimento al diritto all’oblio, attraverso una procedura per la richiesta di rimozione. Tale procedura invita l’utente a raccogliere accuratamente tutte le URL in cui sono presenti i propri dati personali; ed è proprio per la minuziosità del lavoro che diventa utile un’assistenza legale di un avvocato esperto in materia, poiché Google richiede l’invio di documenti legali in sede di argomentazione della specifica richiesta.