Garante Privacy: Provvedimento del 21 aprile 2021

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali (G.P.D.P.) si esprime sempre più di frequente in materia di cancellazione notizie dai motori di ricerca e su richieste per eliminare il proprio nome da Google. In questo caso si prende in analisi il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 10 marzo 2020 con il quale il ricorrente ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati a notizie relative a vicende giudiziarie nelle quali il medesimo è stato coinvolto ed ormai concluse. L’interessato ha lamentato in particolare il grave pregiudizio derivante dalla perdurante reperibilità di informazioni inesatte e risalenti nel tempo essendo gli articoli pubblicati negli anni 2015 e 2018; gli URL dei quali ha chiesto la rimozione hanno ad oggetto una vicenda giudiziaria nella un noto personaggio dello spettacolo è stato parte in qualità di persona offesa dal reato conclusasi nei confronti dell’interessato con sentenza di non luogo a procedere nel 2017 per intervenuta prescrizione. La restante parte degli URL invece collegava il nominativo dell’interessato all’inchiesta “Mafia Capitale” in virtù di asseriti rapporti intercorsi con uno dei protagonisti principali dell’inchiesta.

Con Nota del 18 giugno 2020 l’Autorità ha chiesto al Titolare del Trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante. Google LLC con Nota del 08 luglio 2020 ha comunicato: di avere aderito alla richiesta dell’interessato con riguardo ad un gruppo di URL indicati con i nn. da 1 a 5 (relativi all’inchiesta “Mafia Capitale”) e di avere, per questi disposto il blocco delle versioni europee dei risultati di ricerca per le query correlate al nome del reclamante; per gli URL da 1 a 4 di non aver individuato nei relativi contenuti il nome dell’interessato e di avere adottato misure manuali per impedirne il posizionamento tra i risultati associati al medesimo nelle versioni europee del motore di ricerca Google; di non poter adottare alcun provvedimento riguardo ai restanti URL trattandosi di contenuti recenti pubblicati da giornalisti e riferibili a precedenti di rilevanza penale attinenti alla vita professionale dell’interessato. In particolare, il primo di tali URL rimanda ad un articolo pubblicato nel 2015 da una testata giornalistica di rilievo nazionale nel quale si riferisce che l’interessato sarebbe stato citato in giudizio con l’accusa di “aver truffato una società di leasing” in riferimento ad un noto personaggio dello spettacolo; che i restanti due URL non riguardano i fatti indicati dall’interessato nell’atto di reclamo, ma sono relativi ad articoli del 2018 nei quali il medesimo è rappresentato come un imprenditore che figurerebbe tra gli arrestati nell’ambito di un’importante inchiesta per riciclaggio; che si tratta pertanto di contenuti reputati di interesse pubblico ancora attuale in quanto pubblicati in epoca recente e connessi all’attività imprenditoriale esercitata dal reclamante.

Con Nota del 22 gennaio 2021 l’Autorità, nell’inviare all’interessato il riscontro fornito dal titolare del trattamento, ha chiesto di fornire informazioni in ordine agli esiti giudiziari delle vicende nelle quali è stato coinvolto. Con Nota del 3 febbraio 2021 l’interessato ha comunicato che i contenuti non hanno alcuna attinenza con l’asserito ruolo professionale da lui ricoperto tenuto conto del fatto che non svolge più da molti anni l’attività imprenditoriale collegata ai fatti indicati all’interno degli articoli e che svolge attualmente un lavoro di dipendenza in una società che offre servizi di assistenza nell’ambito dei sinistri stradali. L’interessato insiste nell’affermare che l’URL rimanda ad una vicenda giudiziaria risalente a oltre 4 anni fa e riporta informazioni inesatte ed invero già a partire dal titolo dell’articolo dove di riporta la notizia della “misura cautelare dell’arresto inflitta alle persone coinvolte” – mentre il procedimento si è recentemente concluso – e si fa riferimento ad una attività professionale che l’interessato non ricopre più. Ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, il Garante, dunque, prende atto: di quanto dichiarato da Google in ordine al disposto blocco, per le ricerche condotte con il nome del reclamante, degli URL individuati con i nn. da 1 a 5 nella prima pagina del riscontro fornito dalla medesima; di quanto dallo stesso comunicato relativamente all’avvenuta adozione, con riguardo agli URL indicati con i nn. da 1 a 4 nella prima e nella seconda pagina del predetto riscontro, di misure manuali idonee ad inibirne il posizionamento tra i risultati di ricerca associati al nome dell’interessato non avendo individuato quest’ultimo all’interno di esse; dell’attuale irreperibilità del contenuto connesso all’URL,  e ritiene pertanto che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità. Dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli URL e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento. Clicca qui per leggere il provvedimento integrale.

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