Il Garante per la Protezione dei Dati Personali nella riunione tenuta in data 14 novembre 2019 si è espresso nel merito avverso il reclamo presentato allo stesso, in data 7 giugno 2019, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”), da ricorrente nei confronti di Google LLC, con il quale l’interessato ha chiesto la rimozione dei propri dati personali nelle query di Google. L’URL in questione riportava ad un articolo del quotidiano La Repubblica del 24 settembre 2013 relativo ad una indagine penale consistente nella sottrazione di una quota degli importi pagati dai clienti del bar presso cui prestava servizio quale cassiere nell’ospedale “Le Molinette” di Torino. Tale indagine si concludeva con la condanna a 6 mesi di reclusione e 300 euro di multa per furto aggravato. Il reclamante affermava che:la condanna intervenuta in primo grado risaliva a oltre 6 anni prima che il procedimento fosse ancora pendente in appello. In questo senso dunque la notizia era non solo obsoleta e pregiudizievole ma anche inesatta, poiché il reo poteva comunque andare assolto nel giudizio di Appello; l’articolo, inserito nell’archivio de “La Repubblica”, nonostante il tempo trascorso, appariva come primo risultato di ricerca ove si inserisca il nome del reclamante come parola chiave su Google; le informazioni contenute nell’articolo e l’indicizzazione di quest’ultimo determinavano una lesione del proprio diritto alla riabilitazione sociale ed a non essere associati alla vicenda giudiziaria pregiudizievole.
Con Nota del 17 luglio 2019 l’Autorità ha chiesto a Google, in qualità di Titolare del Trattamento, di fornire riscontro alla richiesta del reclamante e di far conoscere se avesse intenzione di adeguarsi ad essa. Google con Nota del 5 agosto 2019 riscontrava di non ritenere sussistenti i presupposti per poter accogliere l’istanza di questione, per i seguenti motivi: il contenuto cui indirizza l’URL contestato è di natura giornalistica, per lo più di una testata di rilevanza nazionale, che riferisce di come il reclamante nel 2013 avrebbe truffato la società Ristomatik S.r.l., titolare di un bar di cui era dipendente, sottraendo dagli incassi somme pari a svariate migliaia di euro per un totale di circa centomila euro in un anno; l’articolo specifica che, a causa della citata condotta, il reclamante veniva arrestato con l’accusa di furto aggravato e poi, secondo la ricostruzione contenuta nel reclamo, sarebbe stato condannato, con giudizio pendente in appello; secondo un orientamento affermato da precedenti provvedimenti di questa Autorità (Provvedimento nr. 4 del 10 gennaio 2019 e Provvedimento nr. 8 del 17 gennaio 2019), notizie recenti attinenti a una fattispecie criminosa devono ritenersi di pubblico interesse, a maggior ragione qualora la fattispecie sia ancora in fase di accertamento; la natura giornalistica dell’informazione e la sua diffusione da parte di un quotidiano nazionale costituiscono ulteriori elementi a conferma del sussistente interesse pubblico della notizia.
Il Garante osserva che: l’articolo reperibile nell’ URL oggetto di reclamo risulta risalente nel tempo (24 settembre 2013) ed è relativo ad una indagine penale che si è definita nel 2016 con una sentenza di condanna in primo grado alla pena di 6 mesi di reclusione e 300 euro di multa, concedendo all’imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sul certificato penale; rappresenta l’unica notizia reperibile on line sulla vicenda in questione, non essendovi stato aggiornamento alcuno né quanto alla condanna in primo grado né quanto al giudizio di appello promosso dal reclamante. Con riguardo all’URL indicato dal reclamante, che la reperibilità in rete, mediante il motore di ricerca, del suddetto articolo origina un impatto negativo sull’interessato, in misura sproporzionata rispetto all’interesse collettivo all’agevole accesso alla notizia (cfr. punto 8 delle Linee Guida sull’attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso C-131/12 sopra citata, WP 225, adottate dal Gruppo art. 29 il 26 novembre 2014). La permanente indicizzazione di tale URL sia idonea a vanificare del tutto gli effetti concessi in sentenza con il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, come del resto già chiarito da questa Autorità (cfr. in particolare, provv. del 16 maggio 2018, doc. web 9003442 e provv. 25 giugno 2015, doc. web 4220661).
Ai sensi dell’art. 57 par. 1, lett. f), del Regolamento, il Garante della Privacy: dichiara il reclamo fondato con riguardo all’ Url indicato nell’atto di reclamo, e, per l’effetto, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. c) e g) del Regolamento, ingiunge a Google LLC di rimuovere, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, l’URL medesimo quale risultato di una ricerca effettuata in associazione al nome e cognome dell’interessato. Per il provvedimento integrale clicca qui.