Il Garante per la Protezione dei Dati Personali (G.P.D.P.) nel maggio 2021 si è espresso nuovamente in merito alla cancellare notizie da Google. Il provvedimento è stato emanato, nel merito avverso il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 1° luglio 2020 con il quale un ricorrente ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati ad articoli risalenti al 2013 nei quali è riportata la notizia del licenziamento disposto a suo carico, nonché dell’intervenuto arresto a seguito dell’imputazione di concussione in relazione alla percezione di una somma di denaro da un soggetto presso il quale svolgeva la propria attività professionale, vicenda per la quale è stato poi condannato nel 2014 a due anni ed otto mesi di reclusione. L’interessato ha in particolare lamentato quanto segue: che nel 2015 gli è stata concessa la possibilità di espiare la pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale e che, in seguito all’esito positivo di esso, il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato estinta la pena ed ogni altro effetto penale della condanna di esecuzione; che di tali circostanze non è stata fatta menzione negli articoli reperibili tramite gli URL indicati nell’atto di reclamo determinando con ciò un pregiudizio a suo carico derivante dalla perdurante reperibilità, in associazione al suo nominativo, di informazioni obsolete e non aggiornate che peraltro appaiono “in un ordine mescolato a quello dei risultati relativi ad un omonimo” condannato a dieci anni di reclusione per reati gravi; di aver avanzato richiesta di rimozione anche nei confronti dei webmaster dei siti web coinvolti, molti dei quali sono tuttavia risultati irreperibili o irraggiungibili; che non può ritenersi sussistente alcun interesse pubblico attuale alla conoscibilità di tali informazioni, tenuto anche conto del fatto che egli non svolge più da molti anni alcuna funzione pubblica.
Con Nota del 20 luglio 2020 l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante; Con Nota del 09 settembre 2020 Google ha comunicato che: le pagine connesse agli URL indicati con i nn. da 1 a 12 nella prima e nella seconda pagina del riscontro fornito non risultano visualizzate tra i risultati di ricerca associati al nome del reclamante e di non poter pertanto adottare alcun provvedimento in merito; non poteva aderire alla richiesta di rimozione degli URL indicati con i nn. da 1 a 31 in quanto connessi a contenuti pubblicati in epoca recente (2013 e 2015) e riguardanti un procedimento penale nel quale il reclamante è stato coinvolto ed al termine del quale, il medesimo è stato condannato per reati gravi commessi nell’esercizio della funzione pubblica svolta all’epoca; in relazione a detti contenuti, aventi peraltro natura giornalistica, deve ritenersi sussistente l’interesse del pubblico alla conoscibilità delle informazioni. Ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, il GARANTE: prende atto, con riguardo agli URL individuati con i nn. da 1 a 12 nella prima e nella seconda pagina del riscontro trasmesso da Google, di quanto dichiarato da quest’ultimo in ordine al fatto che si tratti di pagine web non visualizzate tra i risultati di ricerca associati al nome del reclamante e ritenuto pertanto, con riguardo ai sopra indicati URL, che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità; dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli URL indicati con i nn. da 1 a 31 (che rimandano ad articoli contenenti informazioni riferite ad un procedimento penale ormai concluso e rispetto al quale l’interessato ha espiato la sua pena mediante affidamento in prova al servizio sociale, l’esito positivo del quale ha determinato la dichiarazione di estinzione della stessa da parte del Tribunale di Sorveglianza; di tali circostanze non è fatta menzione all’interno delle pagine reperibili tramite i predetti URL, né le medesime appaiono altrimenti desumibili da ulteriori informazioni presenti in rete) e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento
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