Nell’ultimo decennio la crescente digitalizzazione della vita ognuno di noi ha comportato diversi cambiamenti, soprattutto rispetto al modo di cercare e trovare informazioni riguardo alle persone che ci circondano. Google, il più noto motore di ricerca, permette agli utenti il facile reperimento e molto veloce di informazioni su un qualsivoglia avvenimento ed una determinata persona attraverso parole chiave e query. Il database di Google, seppur utile, in alcuni casi risulta essere deleterio per tutti quei soggetti che sono stati interessati da accadimenti pregiudizievoli.
Diritto all’oblio, un diritto recente
Invero, la conservazione per un tempo indefinito dei dati attraverso le ricerche Google consta all’interessato della notizia pregiudizievole, la quasi impossibilità di obliare le proprie colpe passate e di rimando non consentirgli di ricostruirsi una nuova identità sociale. Per limitare la problematica, che notoriamente prende il nome di diritto all’oblio, Google ha messo a disposizione alcune tutele per colui che voglia rimuovere notizie dalle ricerche Google, anche a discapito dell’interesse storiografico cui le notizie stesse si fanno portavoce. In primo luogo, è bene ricordare che già nel 2012 l’Europa iniziava a parlare di diritto all’oblio, tentando attraverso un iter in continuo divenire, a limitare la raccolta delle informazioni personali, proponendo un’informativa chiara e completa in cui spiegare i fini della stessa per consentirne la rimozione completa. Nel 2016, poi, si è giunti al Regolamento sulla Protezione dei Dati GDPR che ha positivizzato sia i diritti che le modalità di tutela degli stessi, i quali nelle normative previgenti venivano affidati soltanto a pronunce di tipo giurisprudenziale, a livello nazionale che europeo.
Come contattare l’editore
Dapprima, ciò che si può espirare per la cancellazione delle notizie Google obsolete e pregiudizievoli è sicuramente contattare l’editore, anche detto webmaster, o la testata giornalistica, anche online che ha diffuso la notizia. Di norma, quanto più è risalente la vicenda pubblicata, tanto più vi sono elementi favorevoli per la rimozione. In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza sulla scorta della normativa speciale, chiarendo che risulta ragionevole un lasso di tempo tra i 4 ed i 10 anni circa, per far sorgere la presunzione del diritto all’oblio. Il GDPR all’art. 17, ritiene, infatti, illegittima la conservazione, il trattamento e la diffusione dei dati identificativi dell’interessato per un periodo di tempo eccedente quello necessario per adempiere agli scopi della loro raccolta; la valutazione, dunque, al fine di decidere se la rimozione dei dati pregiudizievoli sia da accogliere o meno, la valutazione deve necessariamente essere compiuta caso per caso.
Deindicizzazione dai motori di ricerca
Molto spesso però, le richieste formulate agli editori o alle testate giornalistiche, non ottengono esito favorevole. Una delle maggiori giustificazioni al diniego è sicuramente la permanenza del diritto di cronaca e dell’interesse storiografico di quella determinata notizia, sul diritto all’oblio vantato dall’interessato. Google però non lascia privi di tutela gli utenti a cui l’editore abbiano rigettato la richiesta, fornendo altresì un modulo apposito per la deindicizzazione delle informazioni pregiudizievoli. La deindicizzazione dai motori di ricerca, seppur non equipollente alla cancellazione, in punto di praticità consegue i medesimi effetti; attraverso questo metodo si ottiene la cancellazione delle informazioni relative a quel soggetto nelle query di Google, la notizia di fatto sarà visibile ma solo agli utenti che si collegheranno sulla pagina in cui è contenuto l’articolo.
L’azione del Garante Privacy
Sebbene Google LLC mette a disposizione per garantire il diritto all’oblio di una persona, il metodo di cancellazione e rimozione delle informazioni dalla barra delle ricerche, spesso è necessario l’intervento del garante della Privacy. Google infatti, respinge alcune richieste sostenendo, al pari degli editori, la sussistenza di un interesse storiografico della notizia, sicché la stessa non può essere rimossa e/o modificata, eliminando i dati dell’interessato richiedente. Il diniego in tal senso, comporta un pregiudizio per il soggetto che non potrà per questo ottenere la riabilitazione sociale cui gli spetta. Nella pratica, il soggetto che si vede respinta la richiesta di rimozione degli URL o delle immagini dannose dal Team di Google, può ancora adire l’autorità Garante della Privacy ed ottenere, a questo punto, un provvedimento giudiziale. Siffatto provvedimento può consistere in: Rimozione degli URL dai risultati di Google, o da altri motori di ricerca interessati, di talché i contenuti degli articoli riguardanti notizie obsolete non siano più associabili al nominativo di colui che abbia interesse; Nell’emanazione di un provvedimento per la cancellazione della notizia, il quale dovrà essere ottemperato entro un termine stabilito dal Garante. In ogni caso l’Autorità potrà agire in senso favorevole e riconoscere il diritto all’oblio se l’impatto della notizia e l’interesse storiografico sia sproporzionato rispetto alla privacy del singolo interessato. I fattori che vengono presi in considerazione in tal senso sono di fatto: il tempo trascorso dal fatto oggetto della richiesta e la notorietà dell’interessato.
Dopo il provvedimento del Garante Privacy cosa succede?
Se il provvedimento del Garante nega la cancellazione o la deindicizzazione, l’interessato può ricorrere comunque alla autorità giudiziaria entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione al soggetto del provvedimento negatorio. Di contro, anche la testata giornalistica, la quale nel caso di pronuncia positiva del Garante, ritenga di non dover cancellare la notizia poiché l’interesse della informazione pubblica è maggiore rispetto a quello dell’oblio del soggetto, può negli stessi termini ricorrere all’AG ordinaria. È chiaro che il Giudice dovrà effettuare un bilanciamento degli opposti interessi, valutando caso per caso se il diritto di cronaca abbia un peso maggiore rispetto al diritto all’oblio.