Successivamente al riconoscimento del diritto all’oblio in ambito comunitario ogni cittadino deve avere il diritto a rimuovere informazioni personali da Internet, nei casi in cui la conservazione di essi non è conforme al Regolamento. In particolare, ogni cittadino interessato deve avere il diritto di chiedere che siano rimossi i propri dati se non sono più necessari per le finalità per i quali sono stati raccolti, o se ha ritirato il suo consenso o se, come abbiamo anticipato, non siano conformi al Regolamento.
Uno dei fattori che maggiormente incide sulle richieste di rimozione di informazioni personali dal web è il perdurare dell’interesse pubblico alla conoscibilità di tali informazioni. Il diritto all’oblio, infatti, non può essere invocato se persiste tale interesse ed è proprio su questo aspetto che oggi ci concentreremo, parlando del provvedimento n. 129 del 2 luglio 2020, emesso dal Garante Privacy.
La vicenda
In data 7 febbraio 2020 un cittadino ha chiesto a Google di rimuovere informazioni personali da Google, reperibili in associazione al proprio nominativo, attraverso alcuni URL collegati ad articoli contenenti notizie che lo vedevano coinvolto in una vicenda giudiziaria e che si è conclusa con la sua condanna. In particolare, l’interessato ha richiesto la cancellazione di tali URL, in considerazione del fatto che la notizia è risalente al 2018 e pertanto non c’è alcun interesse pubblico a conoscere il contenuto di tali articoli.
La risposta di Google ed il provvedimento del Garante
Attraverso una nota del 31 marzo 2021, Google ha comunicato all’interessato di non poter accogliere la sua richiesta di diritto all’oblio in quanto non ci sono i presupposti per invocarlo, in virtù del fatto che le notizie, pubblicate tra il 2017 ed il 2018, sono riconducibili allo svolgimento del procedimento penale nei suoi confronti, e conclusi con una condanna a tre anni e sette mesi di reclusione a seguito di fatti gravi connessi all’attività professionale da lui svolta. Secondo il motore di ricerca, oltre a riconoscere l’interesse pubblico, le notizie presenti in rete hanno un indubbio contenuto giornalistico.
A seguito del reclamo presentato dall’interessato, il Garante Privacy ha rilevato che la vicenda giudiziaria descritta negli articoli reperibili attraverso i vari URL, dei quali è stata richiesta la rimozione, risale ad un’epoca recente e citano le gravi condotte poste dall’interessato, durante lo svolgimento della sua attività lavorativa ed in relazione alle quali è stata pronunciata una sentenza di condanna nei suoi confronti. Anche secondo il Garante, in virtù del ruolo ricoperto dall’interessato, deve ritenersi tutt’ora sussistente l’interesse pubblico, motivo per cui ha respinto il ricorso ritenendolo infondato.